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NASpI: compatibilità ed esclusioni

di Francesca Vinciarelli

31 Luglio 2015 11:03

I chiarimenti INPS in merito alla compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, intermittente, all'estero e cariche pubbliche.

Chiarimenti in tema di NASpI, l’indennità di disoccupazione che dal primo maggio 2015 ha preso il posto dell’ASpI, compresi gli aspetti legati alla compatibilità della prestazione, sono stati forniti dall’INPS con la Circolare n. 142/2015. In particolare viene precisato quando la NASpI è compatibile con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

=> NASpI: guida al calcolo della durata dell’indennità

Raggiungimento requisiti pensione

Con riferimento ai casi di soggetti che hanno percepito l’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima dell’effettiva corresponsione della pensione:

“Nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle stesse, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà”.

Rifiuto proposte di lavoro o trasferimento

In caso di rifiuto di trasferimento del lavoratore l’INPS chiarisce

“La cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione”.

Per quanto riguarda un eventuale rifiuto alle proposte di lavoro:

“In ordine al mantenimento della prestazione, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 41 e 42 dell’art.4 della legge n.92 del 28 giugno 2012, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina”.

Licenziamento con conciliazione

In caso di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI. Lo stesso interpello chiarisce anche che la NASpI è altresì compatibile con il licenziamento disciplinare.

=> Licenziamento disciplinare, conciliazione e NASpI

Lavoro accessorio

Per quanto riguarda gli effetti del lavoro accessorio sulla disciplina della NASpI, prevedendo il D.lgs. n.22 del 2015 la cumulabilità della prestazione NASpI con i redditi derivanti da attività lavorativa, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI viene ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Viene inoltre precisato che il beneficiario dell’indennità NASpI deve comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante di tale attività.

Lavoro intermittente

Fornendo chiarimenti in merito agli effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI, l’INPS ricorda che si tratta di un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato e che può assumere due tipologie:

  • lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità. In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest’ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione;
  • lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità. Qualora il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

=> NASpI e ASpI 2015: novità e differenze

Periodi di non lavoro

Non può invece accedere all’indennità di disoccupazione il lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità: per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. L’INPS spiega:

“I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l’articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione”.

Lavoro estero

Per quanto concerne gli effetti sull’indennità NASpI del lavoro all’estero con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l’INPS chiarisce che occorre distinguere a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato:

  • che applica la normativa comunitaria;
  • non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione;
  • non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione.

L’Istituto chiarisce quindi gli effetti in base alle diverse situazioni.

Servizio civile nazionale

Per quanto concerne la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI e il Servizio civile nazionale viene chiarito che la prestazione di disoccupazione è cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto e che questo comporta anche la copertura contributiva figurativa di un periodo che altrimenti non avrebbe avuto alcuna tutela contributiva.

Cariche pubbliche

In caso di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione viene chiarito che:

“Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente che all’atto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro ricopre cariche pubbliche percependo la relativa indennità di funzione può, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, accedere alla prestazione NASpI. In particolare, considerato che l’indennità di funzione è assimilata a reddito di lavoro dipendente, possono trovare applicazione rispetto alla prestazione NASpI, gli istituti – previsti per il caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione con rapporto di lavoro subordinato – del cumulo, della sospensione e della decadenza in relazione all’importo lordo annuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica rivestita. In tali ipotesi, il percettore di NASpI è tenuto alle comunicazioni in ordine allo svolgimento della carica ed alla misura annua dell’indennità di funzione da essa derivante. Analogamente, anche per il beneficiario di NASpI che nel corso della fruizione della prestazione venga chiamato a ricoprire cariche pubbliche, possono trovare applicazione gli istituti suddetti con la relativa disciplina”.

Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 142/2015.