Come richiedere le agevolazioni fiscali per disabili

di Alessandra Caparello

17 Maggio 2023 16:02

Dalle agevolazioni per acquisto veicoli e ausili tecnici e informatici alla detrazione spese per addetti all’assistenza o eliminazione barriere architettoniche: tutto quel che c’è da sapere per ottenere i benefici fiscali per disabili.

Le persone affette da disabilità e i loro familiari hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali che riguardano l’acquisto di veicoli, spese sanitarie fino a quelle per l’assistenza.

In particolare possono usufruirne le persone non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione, affetti da pluriamputazioni e con ridotte o impedite capacità motorie.

Ecco nel dettaglio le varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto.

Acquisto auto disabili

In primo luogo è prevista una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
  • autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.

La detrazione si ottiene nella dichiarazione dei redditi. In particolare il Quadro E, al Rigo E4 vanno indicate le spese veicoli per persone con disabilità. La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

Spese sanitarie per disabili

Le persone con disabilità possono fruire anche della deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. In particolare sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:

  • le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
  • le spese di “assistenza specifica” (spese sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
  • prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto. Per ottenere la detrazione va compilato nel Quadro E il Rigo E3.

Assistenza personale

Tra le spese di assistenza personale che permettono di ottenere sconti fiscali troviamo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

In particolare vanno compilato i Righi da E8 a E10, dedicati ad “Altre spese” in cui va indicato il codice ‘15’ per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Iva ridotta sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono
a viva voce, eccetera..

Per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.

Detrazione per l’acquisto del cane guida

La detrazione Irpef per l’acquisto di cani guida è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto.

Per avere l’agevolazione, nel Quadro E del modello 730 va compilato il Rigo E5 in cui va indicata la spesa sostenuta dai ciechi per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

Eliminazione barriere architettoniche

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 e consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.