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Buoni benzina: cumulo con altri benefit ma occhio alle soglie

di Barbara Weisz

19 Luglio 2022 11:30

Operativi i bonus carburante da 200 euro per i dipendenti nel 2022, cumulabili con altri fringe benefit ma occhio alle soglie massime: esempi di calcolo.

I 200 euro del bonus benzina che le aziende possono dare ai dipendenti si sommano al valore dei fringe benefit esentasse (che può raggiungere i 258,23 euro: significa che, in tutto, un dipendente può ricevere in beni o servizi un totale di 458,23 euro senza superare la soglia esentasse ma i 200 euro in più sono da riferirsi solo ai bonus benzina; viceversa, se rimane capienza di fringe benefit, si può utilizzare una somma più alta per il bonus benzina, sempre nel rispetto della soglia massima.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 27/2022 che contiene le regole applicative del bonus introdotto con il decreto 21/2022 (articolo 2). In pratica, i 200 euro aggiuntivi possono solo tradursi in bonus carburante, mentre, tra i beni o servizi del valore ordinario fino a 258,23 euro, possono comunque essere compresi anche altri buoni benzina.

Si tratta, del beneficio anti-crisi 2022 concedibile dai datori di lavoro ai dipendenti, in forma di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, senza che concorrano alla formazione del reddito. I buoni possono anche essere utilizzati per la ricarica di veicoli elettrici ed è possibile utilizzarli come premio di risultato (anche sostituendo il premio già previsto dalla contrattazione).

Il Fisco fornisce alcuni esempi di calcolo.

  • Un lavoratore dipendente beneficia, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro. Quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria, perchè viene superato il tetto dei 258,23 euro (la norma prevede che se il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta supera il limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito).
  • Se però il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è di 200 euro, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

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Il superamento delle soglie prevede per entrambe le tipologie di benefit il pagamento delle tasse sull’intera somma (e non sulla sulla parte eccedente). Sotto il profilo contabile, il Fisco fornisce i seguenti chiarimenti:

  • le due tipologie di fringe benefit (bonus benzina fino a 200 euro e altri beni e servizi fino a 258,23 euro) devono essere conteggiate e monitorate in maniera distinta;
  • Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023;
  • se le somme vengono versate sotto forma di voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella sua disponibilità, a prescindere dal fatto che il servizio venga poi utilizzato successivamente.

In altri termini, un voucher versato prima del 12 gennaio rientra ne tetto 2022 anche se il lavoratore lo utilizza, per ipotesi, nel successivo mese di febbraio.