Proroga a settembre per l’IRAP sospesa dal DL Rilancio

di Alessandra Gualtieri

30 Aprile 2021 16:47

Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento per l'IRAP non versata in caso di errata applicazione dell’esonero previsto dal Decreto Rilancio.

Un comunicato stampa del MEF rimanda a fine settembre la scadenza per il pagamento IRAP, che era stato oggetto di sospensione da parte del Decreto Rilancio (art. 24 del dl 34/2020). Di seguito il testo integrale della nota.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, con una norma di prossima emanazione, sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Si tratta dell’esonero dal saldo IRAP 2019 e della prima rata 2020 in scadenza lo scorso 30 giugno 2020, accordato però non a tutte le imprese ma solo a quelle che rientrano nelle condizioni previste dal riferimento normativo UE sugli aiuti di Stato indicato dal MEF.

Si tratta di tutti i soggetti non esplicitamente esclusi come ad esempio banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione, amministrazioni, enti pubblici ed enti non commerciali, sia che svolgano oltre all’attività istituzionale anche un’attività commerciale sia che non ne svolgano alcuna.

Di conseguenza, nel caso di erronea applicazione dell’esonero, si concede comunque lo slittamento dell’imposta da fine aprile a fine settembre prossimo, senza applicazioni di sanzioni né interessi.