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Superbonus: chiarimenti su Onlus, accorpamenti e asseverazioni

di Alessandra Gualtieri

14 Aprile 2021 14:43

Nuovi interpelli dalle Entrate in tema Superbonus: residenze Onlus, lavori sismici senza asseverazione, accorpamenti di pertinenze e tetti di spesa.

Con le risposte agli interpelli nn. 239, 240 e 242 del 13 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di Superbonus in edilizia, affrontando alcuni casi particolari, che riguardano in questo caso il diritto pieno per le Onlus, l’esclusione dall’agevolazione per i lavori antisismici senza asseverazione e l’ammissione al 110% per l’accorpamento di più unità immobiliari e pertinenze seppur con diversi limiti di spesa, in base alla tipologia di interventi.

Ecobonus per residenze gestite da Onlus

Una cooperativa sociale che gestisce residenze accatastate come immobili a uso abitativo, rientra nella platea dei beneficiari in quanto il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio vi ammette anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione (fatte salve le esclusioni generali previste dal Superbonus). Inoltre, per questi soggetti non c’è neppure il limite delle due unità immobiliari, che riguarda soltanto le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Niente Sismabonus senza asseverazione

Per lavori antisismici iniziati nel 2018 senza il deposito dell’asseverazione non è possibile accedere al Superbonus, perché l’efficacia degli stessi – al fine della riduzione del rischio sismico – deve essere asseverata come da disposizioni del DM I infrastrutture e Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, norma già in vigore all’epoca. Un’asseverazione tardiva non consente pertanto l’accesso alla detrazione potenziata – né Superbonus né Sismabonus –  (cfr circolare n. 19/2020) se mancavano i presupposti di legge all’avvio dei lavori.

=> Sisma Bonus: cumulabilità e asseverazione tardiva

L’unica possibilità è accedere al Bonus Ristrutturazioni al 50% (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir) nel limite massimo di spesa di 96mila euro, per interventi antisismici su unità immobiliare C2 con successivo nuovo accatastamento: l’agevolazione è infatti consentita per lavori su unità immobiliari con destinazione d’uso abitativo a seguito dei lavori, purché nell’autorizzazione risulti tale cambio di destinazione.

Superbonus per accorpamento pertinenze

I comproprietari di un intero fabbricato, composto da abitazione con garage e altre unità immobiliari in C/2 e C/6, possono demolire tutto e realizzare un’unica abitazione con relativa pertinenza accedendo al Superbonus per lavori trainanti e trainati, e le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Per quanto concerne i massimali di spesa:

  • per gli interventi antisismici è pari a 96mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (immobili in C/2 e C/6 e abitazione con relativa pertinenza, unitariamente considerate)
  • per gli interventi di riqualificazione energetica è riferito a ciascun intervento (trainanti e trainati), calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, l’unica dotata di preesistente impianto di riscaldamento.