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Acconti Partite IVA, istruzioni del Fisco

di Anna Fabi

14 Novembre 2019 09:30

L'acconto in scadenza il 2 dicembre si paga al 50%, per chi versa in un'unica soluzione aliquota al 90%: regole applicative dall'Agenzia delle Entrate sulle novità del decreto fiscale.

Imprese e lavoratori autonomi che esercitano attività a cui si applicano gli ISA, indici di affidabilità fiscale, verseranno gli acconti di novembre nella misura del 50%: un risparmio, quindi, rispetto alla precedente aliquota del 60%. La differenza verrà poi recuperata dal Fisco con gli acconti 2020.

La novità è contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2020, pensata per far quadrare i conti della manovra, spostando incassi fiscali. E’ contenuta nell’articolo 58 del dl 124/2019, e ora ci sono le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 93/2019.

La norma prevede che gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE (imposta sugli immobili all’estero), IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) si paghino in due rate del 50% ognuna (prima erano invece al 40% e al 60%). Quindi, la prossima rata di fine novembre (che va pagata entro il 2 dicembre, perché il 30 novembre cade di sabato), sarà pari al 50% (e non al 60%).

La rimodulazione riguarda anche coloro che versano le imposte in un’unica soluzione, che quindi pagheranno un acconto del 90%.

Riguarda, in pratica, tutte le Partite IVA, ovvero tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendente dal fatto che li applichino o ricadano o meno in una delle cause di esclusione, o dal regime fiscale che adottano. Quindi, pagheranno l’acconto di novembre al 50%:

  • Imprese e lavoratori autonomi che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che applichino o meno gli ISA;
  • contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Indice di affidabilità fiscale;
  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Ricordiamo infine che questa rimodulazione non comporta variazioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2019: Assosoftware ha spiegato che nel Rigo RN62 del modello Redditi PF si indicano i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%.