
I contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo e vogliono chiedere l’esenzione dall’addebito del canone Rai in bolletta elettrica, devono tenere a mente la scadenza annuale del 31 gennaio 2022: chi presenta la richiesta entro questa data, ottiene l’esonero per l’intero anno, evitando l’addebito nella bolletta elettrica, per quello che sarà l’ultimo anno di applicazione del meccanismo di pagamento congiunto.
Canone RAI in bolletta
Dal 2023, in applicazione delle direttive UE, il pagamento del Canone RAI per i servizi televisivi erogati dalla TV di Stato sarà disgiunto dal pagamento per la fornitura di servizi elettrici. Ricordiamo che le regole sull’esenzione dal pagamento del canone in bolletta e la prassi da seguire scaturiscono dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, commi da 152 a 160), che ha introdotto la modalità di pagamento del canone Rai direttamente con la bolletta dell’energia elettrica.
Il canone si paga esclusivamente per la televisione, mentre non riguarda altri apparecchi che consentono di vedere programmi in streaming, come pc, tablet o smartphone. Coloro che non hanno il televisore possono chiedere l’esonero per non possesso della tv.
Esenzione dal canone RAI
L’unico caso in cui è possibile ottenere questa esenzione è quello in cui effettivamente il nucleo familiare non possieda alcun apparecchio televisivo. Non è più possibile disdire il canone per suggellamento e non sono previsti altri casi (apparecchio che non funziona, che non viene usato, e via dicendo).
La richiesta ha valore massimo di un anno, quindi va ripresentata sistematicamente fino a quando sussistono le condizioni per l’esenzione. In parole semplici, chi aveva già chiesto e ottenuto l’esonero per il 2021 deve ripresentare domanda per il 2022, in caso contrario gli viene addebitato l’abbonamento alla televisione di Stato in bolletta.
Scadenze domanda di esenzione RAI
La richiesta da presentare entro fine gennaio vale per tutto l’anno. Bisogna utilizzare il modello della “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato“, compilando il quadro A, che rappresenta la dichiarazione di non detenzione. La dichiarazione presentata da febbraio a giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre (ossia luglio-dicembre). Non è prevista la presentazione in ritardo con una sorta di effetto retroattivo, per cui la presentazione della dichiarazione dopo la scadenza comporta l’addebito per il primo semestre (che quindi andrà pagato).
=> Esenzione Canone RAI: soglie di reddito
Come inviare la domanda di esenzione RAI
La dichiarazione si può inviare per via telematica utilizzando l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate, oppure via PEC (posta elettronica certificata, con firma digitale) all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, o ancora in forma cartacea, per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento, all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV Casella Postale 22 – 10121 (in questo caso, rileva la data del timbro postale). O infine, è possibile rivolgersi a un intermediario.
Casi particolari di esonero
Se nel periodo in cui è stata ottenuta l’esenzione viene acquistata una tv, bisogna effettuare una nuova comunicazione, utilizzano lo stesso modello, ma compilando il quadro c (Dichiarazione di variazione dei presupposti). Il canone verrà addebitato dal mese successivo.
Ricordiamo infine che le regole esposte riguardano soltanto il caso di non detenzione dell’apparecchio televisivo: l’esenzione motivata dal fatto che il canone è pagato su un’altra utenza segue un’altra procedura (si compila il quadro b del modello) e ha valore definitivo (non si ripresenta ogni anno).