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Esenzione Canone RAI 2024: domanda entro gennaio

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Gennaio 2024
Aggiornato 12 Gennaio 2024 11:51

Per non pagare il canone RAI in bolletta elettrica c'è tempo fino al 31 gennaio, per i ritardatari c'è l'addebito sul primo semestre: regole e procedure.

I contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo e vogliono chiedere l’esenzione dall’addebito del Canone RAI in bolletta elettrica, devono tenere a mente la scadenza annuale del 31 gennaio 2024. Chi presenta la richiesta entro questa data, ottiene l’esonero per l’intero anno, evitando l’addebito in bolletta elettrica.

Diversamente, sono previsti importi riparametrati su base semestrale e mensile per chi sfora la scadenza oppure sottoscrive un’utenza elettrica nel corso dell’anno. Vediamo tutto.

Canone RAI in bolletta 2024

Le regole sull’esenzione dal pagamento del canone in bolletta 2024 non sono cambiate, a differenza degli importi, ridotti dalla Legge di Bilancio a partire dal 1° gennaio. Per l’esonero dal versamento del canone, restano da seguire le istruzioni fornite con i documenti di prassi che scaturiscono dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, commi da 152 a 160), che a suo tempo ha introdotto la modalità di pagamento del canone Rai con la bolletta dell’energia elettrica.

Il canone si paga esclusivamente per il possesso del televisore, mentre non riguarda altri apparecchi che consentono di vedere programmi in streaming, come pc, tablet o smartphone.

Esenzione dal canone RAI: a chi spetta

Coloro che non hanno l’apparecchio possono chiedere l’esonero per non possesso della TV. L’unico caso in cui è possibile ottenere questa esenzione è quello in cui effettivamente il nucleo familiare non possieda alcun apparecchio televisivo. Non è possibile disdire il canone per suggellamento e non sono previsti altri casi (apparecchio che non funziona, che non viene usato, e via dicendo).

La richiesta ha valore massimo di un anno, quindi va ripresentata sistematicamente fino a quando sussistono le condizioni per l’esenzione. In parole semplici, chi aveva già chiesto e ottenuto l’esonero per il 2023 deve ripresentare domanda per il 2024: in caso contrario gli viene addebitato l’abbonamento alla televisione di Stato in bolletta.

Scadenze domanda di esenzione RAI

La richiesta da presentare entro fine gennaio vale per tutto l’anno. Bisogna utilizzare il modello della “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato“, compilando il quadro A, che rappresenta la dichiarazione di non detenzione.

Non è prevista la presentazione in ritardo con una sorta di effetto retroattivo, per cui la presentazione della dichiarazione dopo la scadenza comporta l’addebito per il primo semestre (che quindi andrà pagato).

La dichiarazione presentata da febbraio a giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre (ossia luglio-dicembre).

Come inviare la domanda di esenzione RAI

Per la dichiarazione telematica si utilizza l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Nei casi in cui non è possibile l’invio web, si può spedire il modello cartaceo (assieme ad un documento di riconoscimento valido), tramite raccomandata senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Casi particolari di esonero

Se nel periodo in cui è stata ottenuta l’esenzione viene acquistata una tv, bisogna effettuare una nuova comunicazione, utilizzano lo stesso modello, ma compilando il quadro C (Dichiarazione di variazione dei presupposti). Il canone verrà addebitato dal mese successivo.

Altri casi di esonero Canone RAI

Le regole esposte riguardano soltanto il caso di non detenzione dell’apparecchio televisivo: l’esenzione motivata dal fatto che il canone è pagato su un’altra utenza segue ad esempio un’altra procedura (si compila il quadro b del modello) e ha valore definitivo (non si ripresenta ogni anno).

Ci sono poi specifiche categorie di contribuenti che sono esonerate dal pagamento del canone RAI:

  • contribuenti che hanno 75 anni di età con reddito fino a 8mila euro non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per colf e badanti) con riferimento alla TV ubicata nel luogo di residenza;
  • diplomatici e militari stranieri.