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Fattura elettronica e semplificata: come applicarle nel 2013

di Nicola Santangelo

Pubblicato 21 Gennaio 2013
Aggiornato 26 Ottobre 2018 13:02

Contabilità  più semplice con la fattura elettronica e quella semplificata, in vigore dal 1° gennaio 2013 e introdotte dall’articolo 1 del dl 216 dello scorso 11 dicembre, il cosiddetto Decreto Salva Infrazioni.
Il dl 216/2012 amplia infatti la definizione di fattura elettronica, documento emesso o ricevuto in qualsiasi formato elettronico.

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Fattura elettronica

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione dello stesso da parte del destinatario. Il consenso del destinatario alla fattura elettronica determina, anche per quest’ultimo, l’obbligo di conservare il documento elettronicamente.

L’autenticità  dell’origine e l’integrità  del contenuto delle fatture elettroniche possono essere garantite solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) oppure mediante firma elettronica dell’emittente, ovvero sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile fra il documento e la sottostante cessione o prestazione.

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Il dl 216 modifica anche i contenuti della fattura. A partire dal 1° gennaio 2013, infatti, non è più prevista una numerazione progressiva per anno solare ma una numerazione che identifichi la fattura in modo univoco. Non è più possibile che due fatture, anche se emesse in anni diversi, siano contrassegnate con lo stesso numero progressivo.

Fattura semplificata

Altra importante novità  è la fattura semplificata. Le imprese che effettuano un gran numero di transazioni ma di importi limitati possono ricorrervi: in pratica, qualora l’importo della fattura non superi 100 euro o in caso di fatture di rettifica di qualsiasi importo (come ad esempio note di credito o di debito) è possibile emettere una fattura semplificata contenente la data di emissione, il numero progressivo e i dati del cedente/prestatore, la descrizione dei beni ceduti, l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta, nel caso di note di variazione il riferimento alla fattura rettificata.

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In sintesi, la fattura semplificata offre la possibilità  di:

  • omettere i dati del cliente e sostituirli con il numero di Partita Iva o Codice Fiscale;
  • indicare l’oggetto dell’operazione in modo generico senza natura, quantità  e qualità  dei beni ma con la sola descrizione;
  • indicare l’importo complessivo lordo specificando l’importo dell’Iva incorporata o soltanto l’aliquota.

La fattura semplificata non può essere applicata nei seguenti casi:

  • cessioni intracomunitarie;
  • cessioni e prestazioni non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta in altro stato membro.