Aspetti contabili e fiscali del Factoring

di Nicola Santangelo

5 Dicembre 2012 14:00

Il Factoring è un contratto mediante il quale un'impresa cede ad un'altra impresa uno o più crediti commerciali ricavandone in cambio il pagamento.

L'argomento è abbastanza ampio e occorre prestare parecchia attenzione nell'individuazione della tipologia di factoring: pro-soluto, pro-solvendo o con mandato di incasso.
Vediamo come iscrivere correttamente in bilancio le operazioni di factoring.

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Factoring pro-soluto

Con il factoring pro-soluto i crediti vengono ceduti in modo definitivo al factor. Tali crediti, pertanto, non devono comparire nel bilancio dell'impresa cedente mentre la differenza tra il valore ceduto e quello ricevuto deve essere iscritto nel Conto Economico. La cessione pro-soluta dei crediti si considera effettuata nel momento in cui si manifesta il consenso delle parti. Tale data è quella che sarà  riportata nelle registrazioni contabili.

Factoring pro-solvendo

Il factoring pro-solvendo comporta la cessione dei crediti con azione di regresso. Anche in tal caso i crediti ceduti non vanno più indicati nello Stato Patrimoniale ma vengono sostituiti dal valore dell'anticipazione ricevuta e dal credito eventualmente vantato nei confronti del factor. Il rischio di insolvenza fa capo al cedente che dovrà  darne evidenza nella nota integrativa e nei conti d'ordine ovvero accendere uno specifico fondo rischi.

=> Leggi come funziona la nota integrativa

Factoring con mandato di incasso

Nel factoring con mandato di incasso il factor si occupa di riscuotere il credito e versarlo al cedente alla relativa scadenza. I crediti devono essere mantenuti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del cedente mentre le commissioni riconosciute al factor vanno iscritte fra i costi del Conto Economico.

Aspetti fiscali

Sotto il profilo Iva è da tenere conto che la cessione pro-soluto è un'operazione esclusa ai sensi del DPR 633, articolo 2.3, lettera a). La cessione pro-solvendo è, invece, esente ai sensi dell'ex articolo 10.1.

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Il contratto di cessione, se stipulato per iscritto, è soggetto a registrazione entro venti giorni ed è assoggettato a imposta dello 0,50% sul valore nominale del credito.