Scheda carburante: detraibilità  e deducibilità  per le imprese

di Nicola Santangelo

4 Marzo 2011 15:00

Il D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 ha introdotto da 1998 un nuovo regolamento per le annotazioni da apporre sulle schede di acquisto di carburanti per autotrazione, con l’obiettivo di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

La scheda carburante sostituisce la fattura e costituisce l’unico strumento valido per documentare l’acquisto di carburanti ai fini della deduzione del costo e della detrazione Iva nei casi in cui la norma non prevede l'indetraibilità  dell'imposta.

La scheda carburante deve essere istituita soltanto per i veicoli a motore utilizzati nell’esercizio dell’attività  d’impresa o professionale intestati alla società  o al titolare della ditta e può mensile o trimestrale.

Scarica il Modello di Scheda Carburante: da compilare per fruire della detrazione IVA.

Il modulo compilato va utilizzato per acquistare qualunque tipo di carburante allo scopo (benzina, miscele di carburanti e lubrificanti, gasolio, GPL, gas metano e così via) direttamente presso gli impianti stradali o autostradali di distribuzione (pompe di benzina, ecc.). Di contro, è esplicitamente vietato ai gestori degli impianti di distribuzione di emettere fattura in caso di cessione di carburante.

Nel caso di Iva indetraibile non è necessario provvedere alla registrazione nel registro degli acquisti ma è sufficiente una registrazione in contabilità  generale indispensabile ai fini delle imposte sul reddito.

In merito alla deducibilità  dei costi registrati nelle schede carburante si è espressa con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011 la Corte di Cassazione: risultano deducibili dall’azienda i costi registrati in schede carburante nelle quali siano compilati tutti i dati identificativi dell’automezzo, il numero dei chilometri percorsi a fine mese e quelli finali rilevabili dal contachilometri.
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La disciplina sull’utilizzo della scheda carburante pone importanti limitazioni poiché tende a escludere i carburanti per autotrazione che non vengono immessi direttamente nel veicolo, in quanto il gestore dell’impianto non può controllare la destinazione effettiva del carburante. Non solo, tendono a restare fuori anche i prodotti diversi dai carburanti, quali: olio per freni, lubrificanti o qualunque tipo di carburante destinato ad uso diverso dell’autotrazione – ad esempio carburante per carrelli, per elevatori o tagliaerba – che non possono circolare su strada.