Donazioni senza bonus prima casa e rinuncia tassata: giro di vite dal Fisco

di Teresa Barone

1 Novembre 2022 12:00

Non si applicano i bonus prima casa in caso di rinuncia al diritto di abitazione e sono anche dovute le imposte sulle donazioni e quelle ipo-catastali.

Non solo i bonus prima casa non si applicano in caso di atti a titolo gratuito, ma secondo l’Agenzia delle Entrate tali atti si considerano trasferimenti e pertanto fiscalmente imponibili, quindi la rinuncia ai diritti reali su un immobile (considerato alla stregua di un trasferimento) sconterà l’imposta sulle donazioni.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 525/2022, rispondendo a un quesito sulla rinuncia al titolo gratuito al diritto di abitazione di uns casa in compropietà in favore dell’altro proprietario.

La rinuncia a titolo gratuito costituisce presupposto di legge (come confermato da precedenti sentenze di Cassazione) per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni:

Ai fini fiscali, pertanto, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale.

L’operazione di rinuncia gratuita deve essere tassata con l’imposta sulle donazioni e con l’imposta ipotecaria e catastale facendo riferimento alle aliquote del 2% e dell’1% da applicare al valore del diritto rinunciato.

Per quanto riguarda il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale, infatti l’Agenzia delle Entrate specifica che la base imponibile da qui partire per quantificarle è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, nella misura della percentuale corrispondente alla quota di proprietà dell’abitazione.

L’agevolazione “prima casa”, non risulta comunque applicabile agli “atti a titolo gratuito”, visto che si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da “successioni o donazioni” e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Infine, il Fisco ricorca come, con la circolare 7 maggio 2001, n. 44, sia già stato chiarito che, in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l’agevolazione debba  essere riferita soltanto ad un’unica unità immobiliare e relative pertinenze.