Al compimento dei 67 anni, mia moglie avrà maturato solo 17 anni di contributi. Per maturare la pensione di vecchiaia potrebbe riscattare solo parzialmente (3 anni invece di 4) il periodo del del corso di laurea?
Il riscatto della laurea può essere anche parziale: il lavoratore non deve necessariamente valorizzare ai fini pensionistici tutti gli anni del corso legale di studi ma può scegliere di versare un onere per riscattare soltanto alcune annualità. Lo prevede la legge che regolamenta questo istituto, ovvero l’articolo 2 del Dlgs 184/1997. In base alla formulazione del comma 2 della sopra citata disposizione normativa, gli anni universitari «sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato».
Le regole fondamentali sono le seguenti: deve essere stato conseguito il titolo di studio. Se uno studente ha frequentato l’università sostenendo gli esami ma non ha conseguito la laurea, non può riscattare gli anni di studio. I periodi riscattati non devono essere già coperti da contribuzione. Se quindi, per ipotesi, sua moglie durante gli anni in cui studiava aveva anche un’occupazione e pagava i contributi, questo rappresenta un ostacolo.
Ci sono diversi documenti di prassi INPS che dettagliano le istruzioni. Le prime disposizioni sono contenute nella circolare 162/1997. Ci sono poi provvedimenti più recenti relativi a casi specifici e a nuovi aggiornamenti normativi. Può anche consultare le pagine del portale INPS dedicate allo strumento, a questo link.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz