Calcolo pensione con Assegno di Invalidità Ordinario

Risposta di Barbara Weisz

Giampaolo chiede:

Da giugno 2019 sono titolare di Assegno Ordinario di Invalidità e nel frattempo continuo a lavorare in azienda. A fine carriera, mi saranno ricalcolati tutti i contributi degli anni lavorati con il coefficiente di trasformazione anagrafico  utilizzato per il calcolo della pensione di vecchiaia anche se per qualche anno ho percepito l’assegno AOI che a suo tempo fu già calcolato in base ai contributi versati e all’età?

 

La regola non prevede un ricalcolo dei periodi di contribuzione antecedenti all’assegno ordinario di invalidità, e nemmeno una diversa valorizzazione dei contributi che vengono versati mentre si percepisce la prestazione.

Il meccanismo è il seguente: al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità (AOI) viene automaticamente convertito in pensione.

=> Pensione inabilità e assegno ordinario: facciamo chiarezza

Gli anni in cui eventualmente il lavoratore ha percepito solo la prestazione di invalidità, vengono conteggiati ai fini del diritto ma non si calcolano per la misura della pensione. Lo prevede l’articolo 1, comma 10, della legge 222/1984:

Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.

Gli anni in cui invece prosegue anche l’attività lavorativa, risultano invece coperti da contribuzione piena, valida quindi anche ai fini del calcolo della pensione.

Non mi pare poi che cambino in alcun modo i coefficienti attraverso i quali viene calcolata la pensione. In pratica, quando lei raggiungerà l’età pensionabile (attualmente pari a 67 anni), automaticamente l’assegno di invalidità si trasformerà in pensione e la prestazione previdenziale sarà calcolata in base ai contributivi che lei ha effettivamente versato.

Sempre in base alla sopra citata legge 222/1984, la pensione non potrà comunque essere inferiore all’importo dell’assegno di invalidità.

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Risposta di Barbara Weisz