Da Assegno Ordinario di Invalidità ad APE Sociale: quale procedura?

Risposta di Barbara Weisz

14 Dicembre 2022 15:13

Marina chiede:

Percepisco l’Assegno Ordinario di Invalidità e vorrei richiedere l’APE Sociale avendone tutti i requisiti. Devo rinunciare all’Assegno prima di inoltrare domanda di APE? Qual è la procedura corretta?

L’Assegno Ordinario di Invalidità e l’APE Sociale sono fra loro incompatibili. Quindi, fino a quando percepisce la prima prestazione, che è sostanzialmente una forma di pensione, non può chiedere l’accompagnamento pensionistico a carico dello Stato.

Nel momento terminerà il triennio di fruizione dell’Assegno di invalidità (durata massima della prestazione, con rinnovo su domanda), potrà decidere di non rinnovarlo e di chiedere invece l’APE Sociale.

Quindi, per rispondere con precisione alla sua domanda, la procedura corretta è la seguente: deve aspettare che termini il triennio in cui le è stato riconosciuto l’Assegno di Invalidità e non deve presentare domanda per i successivi tre anni. Quando scadrà la prestazione, potrà dunque richiedere la certificazione del diritto all’APE Sociale.

=> APE Sociale: le disabilità per il riconoscimento

Non mi risulta che sia possibile interrompere volontariamente il trattamento di invalidità prima della scadenza del triennio, per sostituirlo con l’APE. Esiste una procedura per sospendere l’invalidità a fronte di un diritto alla NASpI, ma non è prevista un’analoga possibilità per l’anticipo pensionistico.

Se invece è l’INPS che sospende l’assegno di invalidità, allora lei può chiedere l’APE Sociale. Come riferimento di prassi, le cito la risposta contenuta nelle FAQ sull’incompatibilità tra i trattamenti di suo interesse:

L’Assegno Ordinario di Invalidità è una pensione. La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, comma 180 ha
stabilito che l’APE Sociale non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. Si conferma pertanto
che l’APE sociale non può essere concessa al titolare di AOI in quanto i due trattamenti sono incompatibili.
Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene
revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’APE sociale.

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