Esonero contributi INPS Commercianti: requisiti e domanda

Risposta di Barbara Weisz

6 Settembre 2021 07:49

Simo chiede:

L’esonero contributivo INPS Commercianti vale per i soci di S.r.l.? Eventualmente il requisito del reddito non superiore a € 50,000 si intende il fatturato e/o utile della S.r.l. oppure il reddito IRPEF del socio?

In base a quanto prevede la norma primaria direi che i commercianti soci di srl sono compresi nell’esonero contributivo previsto dai commi da 20 a 22 bis dalla legge 178/2020, che si riferisce a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (commercianti e artigiani, gestione separata, coltivatori diretti) come appunto quella dei commercianti, oltre che professionisti che versano invece i contributi alle casse private.

Fra i commercianti che versano i contributi alla gestione INPS sono compresi gli imprenditori di srl, quindi mi sembra intuitivo pensare che siano ricompresi nell’esonero. Fra l’altro, in base al decreto attuativo (dopo il via libera UE e le novità sulla regolarità contributiva previste dal decreto Sostegni bis), sono compresi i soci di imprese e di studi professionali.

=> Esonero contributi 2021: anno bianco parziale

La richiesta di esonero deve essere presentata utilizzando i canali telematici per i cittadini e intermediari disponibili sul sito INPS, tramite Cassetto previdenziale, nel suo caso attraverso il percorso: Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”.

Per quanto riguarda la sua seconda domanda, il testo della norma si riferisce al reddito del richiedente, non al fatturato della società. Il requisito richiesto è un reddito fino a 50mila euro inteso come imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi Persone Fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.

In sede di compilazione della domanda, il possesso dei requisiti va dichiarato nel modulo, oltre all’assenza di incompatibilità (assegni di accompagnamento a pensione di Fondi di solidarietà; indennizzo cessazione attività commerciale; vitalizi da enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; rendite facoltative; APE sociale), regolarità con la contribuzione previdenziale obbligatoria e non superamento dell’importo individuale di aiuti  nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz