Mobilità sospesa e ottava salvaguardia

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Gennaio 2017
Aggiornato 23 Maggio 2018 12:32

Teodoro Z. chiede:

Sono nato a settembre del 1959, in mobilità dall’8 novembre 2011 (a seguito di accordo collettivo incentivato per ristrutturazione) con scadenza (grazie a contratti a tempo determinato) fino al 7 novembre 2018, quando avrò 60 anni di età e 37 di contributi. Dovrei maturare i requisiti ante Fornero, con adeguamento dell’aspettativa di vita nel novembre del 2021. Possono rientrare nell’ottava salvaguardia?

Sì credo che lei potrebbe rientrare nell’ottava salvaguardia esodati. I requisiti (che mi sembra lei abbia) sono i seguenti:

  • accordo di mobilità entro fine 2011,
  • cessazione dall’attività lavorativa entro fine 2014,
  • maturazione del diritto alla pensione entro 36 mesi (tre anni) dalla fine della mobilità.

=> Stabilità 2017, ottava salvaguardia esodati

Bisogna vedere se i contratti a tempo determinato grazie ai quali ha spostato la data della mobilità sono compatibili con i requisiti previsti dalla salvaguardia. La Legge di Stabilità (comma 214, lettera a) prevede che eventuali periodi di sospensione della mobilità per svolgere attività a tempo determinato mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità (mi pare sia il suo caso) non comportano l’esclusione dalla salvaguardia. Quindi, lei dovrebbe avere i requisiti per rientrare nell’ottava salvaguardia.

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Risposta di Barbara Weisz