Lavoro: risposte del Ministero agli interpelli

di Francesca Vinciarelli

13 Marzo 2015 11:26

I chiarimenti del Ministero del Lavoro in tema di benefici economici e contributivi e cause ostative; personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille; Fondo di solidarietà residuale e lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali.

Con tre nuove Risoluzioni a seguito di interpelli n.3, n.4 e n.5 il Ministero del Lavoro ha dato chiarimenti in merito a:

  • l’art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – benefici economici e contributivi di cui alla L. n. 92/2012, art. 4, comma 12 – cause ostative;
  • l’art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
  • l’art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).

Benefici economici e contributivi – cause ostative

L’interpello sulla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 12, L. n. 92/2012, concernente la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione, era stato avanzato dall’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza. Più in particolare, in merito agli incentivi previsti dalla normativa per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il Ministero ha chiarito che:

“Laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale”.

Allo stesso modo:

“Costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria la fattispecie prospettata dall’istante, ovvero qualora l’impresa, nel caso di cambio appalto, non proceda alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa”.

Inoltre:

“La disciplina sopra richiamata trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. debitamente omologato dal Tribunale”.

Tasso di rischio INAIL

Ad avanzare l’interpello per conoscere il campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, L. n.68/1999 era stata invece l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI. Il dubbio riguardava l’ultimo capoverso della norma che prevede:

“Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che tale previsione non può intendersi riferito anche agli enti pubblici poiché il testo fa esplicito riferimento alle “aziende”, contrariamente a quanto avviene anche in altre parti dello stesso art. 5, in cui il Legislatore ha preso espressamente in considerazione i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici”.

Fondo di solidarietà residuale

L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop ha chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso. In risposta il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

“Ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012”.

(Fonte: Ministero del Lavoro).