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Assunzioni: DURC e requisiti per lo sgravio contributivo

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Febbraio 2015
Aggiornato 11 Febbraio 2015 09:39

Assunzioni a tempo indeterminato 2015, per avere diritto allo sgravio contributivo triennale l'impresa deve avere il DURC: tutti i requisiti richiesti e i motivi di esclusione.

È necessario anche il DURC per ottenere lo sgravio contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità: è una delle precisazioni contenute nella circolare INPS 17/2015, con cui sono illustrate tutte le istruzioni applicative della misura, prevista  dall’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015. Si tratta dello sgravio contributivo triennale (2015-2018), per le assunzioni effettuate nel 2015, fino a  8.060 euro annui. Approfondiamo il capitolo dei requisiti necessari per ottenere l’esonero dei contributi previdenziali.

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DURC

Fra le condizioni per il diritto all’esonero contributivo, ci sono il rispetto di una serie di condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015, dalla Riforma Fornero (legge 92/2012) e delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. Fra queste ultime, c’è la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale a cui è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ccnl

L’altra condizione prevista dalle norme sulle condizioni di lavoro è il rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali  o  aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità prevede una serie di altre condizioni da rispettare per il diritto allo sgravio contributivo sulle nuove assunzioni. Sono sempre esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico, ai quali quindi non si può applicare l’agevolazione. Sono invece incentivati i contratti part-time, e quelli in job sharing (articoli 41-45 della legge n. 276/2003).

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Il lavoratore, nel sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Attenzione ai contratti di apprendistato: anche se esclusi dall’applicazione dell’esonero contributivo, sono rapporti a tempo indeterminato. Quindi, se il lavoratore assunto ha avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, se c’è stato un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, resta il diritto all’esonero contributivo.

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Il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, (quindi, dall’1 ottobre al 31 dicembre 2014), non ha avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate. Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Riforma Fornero

Per quanto riguarda invece i principi stabiliti dalla legge 92/2012 (Riforma del lavoro Fornero), l’esonero contributivo non spetta se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. La violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione;
  • il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, a meno che l’assunzione o la somministrazione non siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Questo riguarda solo le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata da interventi di integrazione salariale;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. L’esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato;
  • l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm, ecc.) sull’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.