TFM: il trattamento di fine mandato nei contratti di collaborazione

di Anna Fabi

Pubblicato 4 Novembre 2010
Aggiornato 11 Agosto 2022 08:35

TFM: cosa è e come funziona il trattamento di fine mandato a seguito di nomine con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nei contratto di collaborazione coordinata e continuativa agli amministratori spesso viene prevista una specifica indennità  che l’impresa si impegna a corrispondere alla scadenza del mandato, il cosiddetto trattamento di fine mandato (TFM).

Il diritto all’emolumento non è previsto dalla legge e, pertanto, la sua determinazione è affidata alla libertà  negoziale delle parti.

Pertanto, così come il compenso, anche il TFM deve essere preventivamente fissato dall’atto costitutivo o dall’assemblea dei soci e può essere riconosciuto utilizzando criteri differenti, come ad esempio stabilendo una misura fissa oppure una percentuale sugli emolumenti o sugli utili.

Secondo la normativa fiscale. il TFM è tassato con modalità  differenti, a seconda che il diritto relativo derivi o meno da atti aventi data certa anteriore all’inizio del rapporto.

La data certa può essere ottenuta attraverso la registrazione del contratto, con un estratto notarile del libro delle deliberazioni, oppure con l’invio del contratto o della delibera con raccomandata in plico senza busta.

  • Pertanto, quando il diritto deriva da atti con data certa anteriore all’inizio del rapporto, il TFM è soggetto a tassazione separata (previsto, ad esempio, per gli arretrati), previa ritenuta d’acconto del 20%. E’ tuttavia ammessa opzione per la tassazione ordinaria, da esercitare in sede di dichiarazione dei redditi.
  • Quando, invece, il diritto deriva da un atto non avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, il TFM è considerato compenso del periodo in cui è percepito ed è soggetto a tassazione ordinaria, previa ritenuta d’acconto sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.

In entrambi i casi il TFM è soggetto a contribuzione alla Gestione Separata INPS, la cui base imponibile è costituita per legge da tutti i redditi che rilevano ai fini dell’IRPEF.

Conseguentemente, sia l’INPS sia l’INAIL considerano il TFM reddito imponibile ai fini contributivi, entro i massimali, e per l’INAIL nel rispetto anche del miniamele previsti dalle vigenti disposizioni.