La convalida delle dimissioni nel periodo tutelato della maternità è necessaria anche durante il periodo di prova. Lo chiarisce il ministero del Lavoro con uno specifico documento di prassi che fornisce una sorta di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell‘articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001.
Si tratta della norma in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e le dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza oppure di entrambi i genitori nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate dall’ispettorato del lavoro.
Dimissioni nel periodo di prova
Questa legge, rileva il ministero, si inserisce nel complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Quindi, è un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.
Fra l’altro, la regola è stata rafforzata nel corso degli anni. La legge 92/2012 ha previsto l’estensione ai primi tre anni di vita del bambino, mentre prima l’obbligo sussisteva solo per il primo anno, periodo tutelato dal divieto di licenziamento, e in questo modo ha conferito una dignità giuridica propria all’istituto.
Il testo normativo non prevede che il periodo di prova rappresenti un’eccezione. Di conseguenza, sia un’interpretazione letterale della norma, sia la ratio sopra esposta portano a ritenere valido anche in questo caso l’obbligo di convalida.