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Pensioni integrative: novità sulla detrazione d’imposta

di Anna Fabi

25 Giugno 2025 10:52

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali sui trattamenti pensionistici integrativi assimilati ai redditi da lavoro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo delle detrazioni sui trattamenti pensionistici complementari. La tassazione delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati è infatti regolato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, l’articolo 13, comma 3, del TUIR stabilisce che tali pensioni sono considerati redditi da lavoro dipendente, per i quali spetta una specifica detrazione d’imposta proporzionata al periodo di pensione nell’anno.

Quale tassazione per i trattamenti pensionistici integrativi?

Nel caso sottoposto a interpello, un ente pubblico aveva richiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo delle detrazioni fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati ai propri pensionati tramite il Fondo di pensione delle Camere di Commercio poi confluito della CPDEL. Tali trattamenti, previsti da leggi regionali, sono stati riconosciuti anche dopo la cessazione del fondo pensionistico delle Camere di commercio, a condizione che il dipendente continuasse a versare un contributo pari al 2,70% per ottenere maggiori benefici pensionistici al momento del pensionamento.

L’ente faceva riferimento a una comunicazione dell’INPS del 13 febbraio 2024, secondo cui i trattamenti pensionistici integrativi equiparabili a reddito da lavoro dipendente, come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR, devono essere dichiarati nella Certificazione Unica (CU) e beneficiano della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.

La domanda dell’ente riguardava dunque la conferma che questi trattamenti pensionistici integrativi siano effettivamente considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che, di conseguenza, debbano essere trattati come tali ai fini fiscali.

Pensioni complementari con detrazione da lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta chiarificatrice, sottolineando che le prestazioni pensionistiche derivanti da forme complementari, disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005, sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR. Di conseguenza, godono di una detrazione diversa, come previsto dall’articolo 13, comma 1 del TUIR, rispetto ai redditi da pensione. Nel caso specifico, il Fondo di pensione delle Camere di Commercio erogava vari tipi di prestazioni, tra cui:

  • pensione agli impiegati cessati dopo 15 anni di servizio;
  • pensione di reversibilità ai superstiti;
  • indennità una tantum in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione;
  • indennità di anzianità o di licenziamento.

Con la cessazione del fondo pensionistico, i trattamenti pensionistici sono stati trasferiti alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), che ha assunto la gestione dei fondi. La legge regionale ha previsto che i dipendenti già in servizio ricevessero un trattamento giuridico ed economico di quiescenza simile a quello precedente, con l’aggiunta del contributo del 2,70% sulla retribuzione complessiva per ottenere benefici pensionistici maggiorati.

Il trattamento fiscale delle pensioni integrative

Alla luce del quadro normativo, con la risposta n. 169/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo sono equiparabili a prestazioni di lavoro dipendente. Di conseguenza, rientrano nell’ambito dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR e beneficiano della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 3, del TUIR, calcolata in base al periodo di pensionamento nell’anno fiscale.

Ciò significa che i benefici derivanti dalle pensioni integrative, se considerate redditi di lavoro dipendente, sono soggetti a una detrazione d’imposta che si applica in proporzione al periodo di pensionamento nel corso dell’anno, come stabilito dall’articolo 13, comma 3 del TUIR.