A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° marzo 2022, della disciplina riguardante l’Assegno Unico Universale per figli a carico, cambiano le regole anche per gli assegni familiari (AF) e per gli ANF (assegni al nucleo familiare) che non vengono assorbiti dalla nuova prestazione e che invece restano in vigore, applicabili nei nuclei familiari con figli oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
La Circolare INPS n.34 del 28 febbraio 2022, illustra il nuovo quadro normativo.
Assegno Unico senza AF e ANF
Il nuovo Assegno Unico – beneficio economico accreditato mensilmente per 12 mesi, tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo – è erogato, previa domanda, a tutti i nuclei familiari per figli minori, disabili a carico e per figli maggiorenni tra 18 e 21 anni con particolari requisiti. I soggetti a carico che ne restano esclusi, hanno diritto agli ANF se sussistono le condizioni di reddito, ma le regole per inoltrare la domanda cambiano, nel senso che adesso rileva la composizione del nucleo familiare.
Assegni Familiari (AF) per altri soggetti a carico
Dal primo marzo 2022, sono accettate soltanto domande di AF esclusivamente per altri familiari a carico diversi dai figli. Nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne under 21 o un disabile a carico, si procederà ai controlli automatici sui requisiti per l’Assegno Unico e, se sanno esito negativo, allora la domanda sarà ritenuta valida e accolta per i soggetti diversi dai figli, quali ad esempio il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF. In pratica:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, la domanda sarà respinta d’ufficio;
- alla domanda di ANF con pagamento diretto dovrà in ogni caso essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di Autorizzazione.
Per chi restano gli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Da 1° marzo 2022, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni o un figlio a carico con disabilità per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si può più richiedere l’Assegno per il nucleo familiare (ANF).
Beneficiari dal 1°marzo2022
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli non disabili con diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda di ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, (coniuge, sorelle, fratelli o nipoti in condizione di diritto). Anche nei casi di figli di età inferiore ai ventuno anni ma senza diritto all’AU si può richiedere l’ANF, per sempre e solo per i soggetti diversi dai figli.
Autorizzazioni: regole da marzo 2022
Cosa cambia prima e dopo il 1° marzo per le richieste relative agli ANF.
Tutti i dettagli nella Circolare INPS.