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Ammortizzatori sociali in Manovra: cambiano CIG, NASpI e Dis-Coll

di Barbara Weisz

Pubblicato 29 Ottobre 2021
Aggiornato 30 Ottobre 2021 16:51

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Tutele nelle piccole imprese, causali CIGS, accordo di transizione occupazionale, NASpI e Dis-Coll: la riforma ammortizzatori sociali in Manovra 2022.

Nel testo della Manovra 2022 c’è anche la riforma degli ammortizzatori sociali, unica delle grandi riforme previste nell’ambito della sessione di Bilancio 2022 ad essere stata effettivamente definita. Finanziata con 3 miliardi di euro, prevede un riordino della cassa integrazione allargandone la platea anche a PMI, apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio, un potenziamento  dei sussidi di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, un maggior legame con le politiche attive. Il premier Mario Draghi l’ha definita «una riforma profonda, che attua il principio dell’universalismo, per coprire tutti i lavoratori».

Vediamo una sintesi delle misure previste, relative ai diversi strumenti di integrazione salariale e ai sussidi di disoccupazione.

Cassa integrazione ordinaria

Beneficiari

Dal 2022 la cassa integrazione viene estesa ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato (non solo professionalizzante), ed anche ai dirigenti. Per settori e imprese non coperte da CIGO (cassa integrazione ordinaria) sono previsti fondi bilaterali che assicurino tutele in costanza di rapporto di lavoro. La costituzione dei fondi di solidarietà diventa quindi obbligatoria per tutte le imprese con almeno un dipendente. In generale, la disciplina  viene potenziata per coprire un numero sempre maggiore di imprese. Sono ammessi anche i dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (invece degli attuali 90 giorni).

Per quanto riguarda la CIG durante l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo. Non solo: dal 2022 non c’è più alcun paletto per la GICS agli apprendisti (non serve più la crisi aziendale).

Prestazione

Cambiano anche le regole per quantificare l’importo della CIG: l’assegno resta pari all’80% della retribuzione teoricamente per le ore non lavorate, ma viene semplificata la normativa sui massimali applicando a tutti lo scaglione massimo (previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera b, del dlgs 148/2015).

Chi svolge attività di lavoro durante la CIG, come dipendente o autonomo, per contratti inferiori a sei mesi sospende la prestazione per la durata del contratto fino al suo termine, per contratti di durata superiore non avrà invece diritto all’ammortizzatore per le sole giornate di lavoro effettuate.

Adempimenti aziendali

Viene poi modificata la normativa sul contributo addizionale dovuto dalle imprese, con un meccanismo premiante per quelle che utilizzano meno la CIG. Il contributo per chi la chiede senza averla utilizzata per almeno 24 mesi, è ridotto al 6% (dall’attuale 9%) della retribuzione globale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, e al 9% (dal 12%) fra 52 e 104 settimane.

Per il pagamento diretto INPS,  il datore di lavoro deve trasmettere all’istituto di previdenza tutti i dati necessari entro il secondo mese successivo a quello di integrazione salariale o 60 giorni dall’autorizzazione, diversamente restano a suo carico  prestazione e oneri connessi.

Cassa integrazione straordinaria

Alla CIGS sono ammesse tutte le imprese sopra i 15 dipendenti non coperte da fondi di integrazione salariale e viene introdotta una nuova causale (realizzazione di processi di transizione, che vanno individuati e regolati con decreto del ministro del Lavoro), in aggiunta a quelle già previste (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà). Inoltre, come anticipato sopra, dal 2022 non serve più la causale della crisi aziendale per la GICS degli apprendisti.

Contratto di solidarietà

Cambia il contratto di solidarietà, che consente una riduzione di orario per evitare licenziamenti: dal 2022, la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario (oggi al 60%), e per ciascun lavoratore la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Accordo di transizione occupazionale

Viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale, che riguarda le imprese con più di 15 dipendenti che hanno terminato la CIGS e hanno bisogno di più tempo per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero: ci sono ulteriori 12 mesi, previo accordo sindacale sulle azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego (quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali). Questo ammortizzatore è dunque collegato alle politiche attive: la mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

NASpI

Le due novità fondamentali sono:

  • eliminazione del requisito di 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione,
  • modulazione dell’assegno più favorevole al lavoratore: il taglio del 3% si applica dal sesto mese di fruizione dell’assegno (dall’ottavo per gli over 50) e non più dal quarto.

Il calcolo NASpI resta dunque immutato (75% della retribuzione, con l’eventuale maggiorazione fino a 1300 euro), ma con il passare del tempo l’assegno si riduce meno.

Dis-Coll

Potenziamento della durata della prestazione e dell’importo dell’assegno. Il trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi è previsto per un numero di mesi pari a quelli lavorati dal primo gennaio dell’anno precedente fino all’evento stesso (prima era pari alla metà), e per un massimo di 12 mesi (invece di 6 mesi).