Pensioni: finestre di uscita 2019, caso per caso

di Barbara Weisz

21 Gennaio 2019 12:01

Decorrenza pensione per quota 100, Opzione Donna, Precoci, addetti a mansioni gravose e usuranti, trattamenti anticipati e di vecchiaia: blocco scatti, finestre di uscita e regole vigenti.

La decorrenza pensione nel 2019 prevede un calendario composito per le diverse casistiche, soprattutto dopo l’approvazione del decreto che contiene le nuove norme di Riforma Pensioni. Ad esempio:

  • i lavoratori che decidono di andare in pensione con la quota 100, dal momento in cui maturano il diritto aspettano tre o sei mesi, a seconda che siano dipendenti del privato o del settore pubblico;
  • per l’Opzione Donna resta la precedente regole che prevede un’attesa di 12 o 18 mesi, rispettivamente per dipendenti e autonome; cambiano le regole anche per le pensioni anticipate, che non devono più applicare gli scatti per le aspettative di vita ma hanno una nuova finestra di tre mesi;
  • restano inalterate le regole per le altre forme di pensione.

Quota 100

=> Come funziona la quota 100

Partiamo con la quota 100, che è fra le principali novità introdotte dal provvedimento approvato giovedì 17 gennaio dal consiglio dei ministri. Come detto, le finestre sono pari a tre o sei mesi, con regole particolari per chi ha già maturato il diritto entro la fine del 2018.

Ricordiamo innanzitutto che ci vogliono 62 anni di età e 38 anni. Chi aveva già questi requisiti entro la fine del 2018 e decide di utilizzare la quota 100, potrà effettivamente andare in pensione il primo aprile 2019, ma solo se è un dipendente del settore privato.

Per il pubblico, i tempi sono più lunghi: la prima finestra è prevista nell’agosto 2019, utilizzabile da chi ha già maturato il diritto alla data di entrata in vigore del decreto (che dipende dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Chi invece matura il requisito nel corso dell’anno, deve aspettare tre mesi se lavora nel privato e sei mesi se lavora nel pubblico. Esempio: un lavoratore del privato che compie i 62 anni nell’aprile del 2019, potrà andare in pensione dal primo agosto, e così via.

Importante: durante i mesi di finestra temporale fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione, si può continuare a lavorare. Le dimissioni decorreranno a partire dal momento in cui effettivamente il lavoratore inizia a percepire la pensione (decorrenza).

C’è un’eccezione rappresentata dai dipendenti della Scuola, per i quali la decorrenza della pensione è sempre fissata dal primo settembre (oppure dall’inizio dell’anno accademico). In questo caso, bisogna presentare domanda entro il 28 febbraio 2019.

Pensione anticipata

In questo caso, la novità fondamentale è rappresentata dall’eliminazione degli scatti per le aspettative di vita, a partire dal primo gennaio 2019. Quindi, per andare in pensione anticipata, quest’anno ci vogliono 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mese per le donne (non si aggiungono i cinque mesi che, in mancanza di questa norma, sarebbero scattati a partire dal 2019).

C’è però anche qui una finestra di tre mesi. I primi assegni sono previsti da aprile 2019. Quindi, chi ha maturato il diritto entro il primo gennaio 2019, potrà andare in pensione dal prossimo mese di aprile.

Opzione Donna

La norma ha ampliato la platea delle lavoratrici aventi diritto all’opzione donna, prevedendo l’accesso a coloro che entro il 31 dicembre 2018 avevano almeno 35 anni di contributi e 58 o 59 anni di età, rispettivamente per le dipendenti o per le autonome. Anche in questo caso, niente scatti legati alle aspettative di vita. Restano invece le precedenti finestre di decorrenza, che sono pari a 12 mesi per le dipendenti e a 18 mesi per le autonome (il riferimento legislativo è l’articolo 12 del dl 78/2010). Quindi, ad esempio, una lavoratrice dipendente che ha maturato il requisito il 15 dicembre 2018, potrà andare in pensione dal primo gennaio 2020.

=> Opzione Donna: requisiti e richiesta

Lavoratori precoci

Sono i lavoratori che avevano almeno un anno di contributi versati entro il compimento dei 19 anni e appartengono a una delle quattro tipologie previste dalla legge 232/2016, comma 199 (disoccupati che hanno terminato di percepire il sussidio da almeno tre mesi, caregiver, lavoratori con disabilità pari almeno al 74%, lavoratori gravosi). In base al decretone, non applicano gli incrementi legati alle aspettative di vita, quindi anche nel 2019 continuano ad andare in pensione con 41 anni di contributi. C’è una finestra di tre mesi fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione.

Pensione di vecchiaia

In questo caso non ci sono variazioni rispetto alla precedenti regole. L’età per la pensione di vecchiaia 2019 è pari a 67 anni, ci vogliono almeno 20 anni di contributi, non sono previste finestre (per cui la pensione può decorrere immediatamente dopo la maturazione del diritto).

Altre pensioni

Nessuna novità anche per le restanti categorie di pensioni. Nessuna finestra quindi per i lavoratori usuranti che hanno svolto tali mansioni per almeno sette anni negli ultimi dieci o per la metà della vita lavorativa. Il requisito cambia per dipendenti e autonomi, parte da quota 97,6 e arriva a quota 100,6.

Infine, nel caso delle pensioni in totalizzazione, bisogna attendere 18 mesi per la pensione di vecchiaia, e 21 per quella di anzianità (anche qui, non ci sono cambiamenti rispetto alle regole precedenti).