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Adeguamenti età pensionabile 2019 e 2020

di Anna Fabi

Pubblicato 6 Settembre 2018
Aggiornato 26 Marzo 2019 12:44

Gli adeguamenti della pensione e gli aumenti dell'età pensionabile nel biennio 2019-2020 per effetto dei dati rilevati dall'ISTAT.

Entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019 le novità comunicate dall’INPS con la circolare n. 62/2018 in tema di adeguamento dell’età pensionabile al terzo aggiornamento ISTAT delle speranze di vita, reso noto a fine 2017.

Novità che comporteranno una maggiore permanenza, di 5 mesi, nel mercato del lavoro da parte dei lavoratori prima di poter avere diritto alla pensione nel biennio 2019-2020.

Nuovi requisiti pensione

Si tratta del terzo adeguamento alle spettanze di vita dall’entrata in vigore della Legge Fornero, che andrà ad interessaretutti i requisiti per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, a partire dalle pensioni anticipata e di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2019, dunque, i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche diventano:

  • per la pensione anticipata, 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per donne pari, rispettivamente, a 2249 settimane e a 2197 settimane di versamenti, contro i 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi previsti attualmente;
  • per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, co. 199 della legge 232/2016, 41 anni e 5 mesi di contributi (2154 settimane) contro i 41 anni attuali;
  • per la pensione di vecchiaia, saranno necessari 20 anni di contributi e 67 anni di età sia per gli uomini che per le donne, contro gli attuali 66 anni e 7 mesi;
  • per la totalizzazione di anzianità (Dlgs 42/2006), dal 2019, saranno necessari 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, oppure 66 anni per la prestazione di Il tutto fermo il criterio delle finestre mobili pari a 21 mesi per la totalizzazione di anzianità e di 18 mesi per quella di vecchiaia;
  • per il conseguimento dell’assegno sociale si passa dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.

Slittano di 5 mesi anche i requisiti previsti per il comparto difesa e sicurezza e per i comparti per i quali sono attualmente previsti requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell’AGO, compresi gli esodati, con l’unica differenza che nel caso dei salvaguardati lo slittamento di applica ai requisiti previsti dalla normativa ante-Fornero.

Lavori usuranti esclusi

Non vengono invece toccati i requisiti previsti per l’accesso alla pensione da parte dei lavoratori impiegati in lavori usuranti ai quali si applicherà fino al 2026 il previgente sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243/2004, per effetto della Legge di Bilancio 2017.