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Contratto di inserimento: in scadenza i contributi

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 26 Giugno 2014
Aggiornato 2 Settembre 2014 12:02

Contributi alle aziende per i contratti di inserimento femminile nel 2009-2012: la dichiarazione delle retribuzioni va presentata entro il 30 giugno.

I datori di lavoro che, pur avendone diritto, non hanno richiesto le agevolazioni per l’inserimento in azienda di donne senza lavoro fisso negli anni 2009-2012 (o ne abbiano usufruito solo in parte), possono “correre ai ripari” inviando tramite PEC, entro il 30 giugno, una dichiarazione delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti con relativo codice. Chi invece avesse usufruito di un’agevolazione non avendone diritto, deve trasmettere una nuova dichiarazione che regolarizzi le precedenti.

Con la Circolare 24/2014, l’INAIL ha infatti spiegato chi può usufruire delle agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che abbiano assunto dipendenti con contratto di inserimento ai sensi degli artt. 54-59 del DLgs 267/2006, in particolare donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% a quello maschile o di disoccupazione superiore di almeno il 10% (DL 70/2011).

=> Inserimento disoccupate: domanda entro giugno

Requisiti lavoratrici

Secondo la Circolare Lavoro 34/2013 e il DM. 20 marzo 2013, il contratto può essere sottoscritto con una lavoratrice che negli ultimi sei mesi: non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di almeno sei mesi; ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

=> La riforma del contratto di inserimento

Sono considerati non «regolarmente retribuiti»: rapporti subordinati di durata inferiore a sei mesi; attività di lavoro autonomo e parasubordinato con remunerazione annua inferiore a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo o 8.000 per le collaborazioni e prestazioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis) del DPR 917/1986.
In caso di incentivi economici superiori al 25%, il DM 10 aprile 2013, attuativo dell’art. 22, co. 3, L. 183/2011, ha precisato che sono possibili solo nelle regioni:

  • 2009 e 2010 – Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
  • 2011 – medesime regioni esclusa la Sardegna;
  • 2012 – Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

Altri requisiti

  • Lavoratrici: devono risiedere e lavorare in una delle regioni indicate.
  • Intensità lorda dell’aiuto: massimo 50% (elevato al 75% per soggetti disabili) dei costi salariali per massimo i 12 mesi successivi all’assunzione.
  • Incremento numero dipendenti: deve essere netto, oppure il posto o i posti occupati devono essere resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non per licenziamenti per riduzione del personale.
  • Durata contratto: almeno 12 mesi (l’agevolazione resta se il rapporto di lavoro è risolto prima del termine per giusta causa).

Alla luce del D.M. 10 aprile 2013, sono da considerarsi applicabili le agevolazioni del 25% fruite per contratti stipulati su tutto il territorio nazionale, fermo restando che per quelle a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.