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Causale bonifico per il bonus ristrutturazioni: TUIR art 16 bis

di Anna Fabi

Pubblicato 5 Luglio 2021
Aggiornato 8 Agosto 2021 12:21

Elementi da indicare, errori da evitare e comunicazione bancaria al Fisco: la procedura sui bonifici per i lavori di ristrutturazione, caso per caso.

Per il Bonus Ristrutturazioni, la corretta causale del bonifico parlante è uno dei requisiti necessari per accedere alla detrazione o alla cessione del credito. Il soggetto che effettua lavori di ristrutturazione edilizia, recupero e risanamento conservativo sull’immobile può fruire di un’agevolazione fiscale del 50% per tutti gli interventi realizzati fino al 31 dicembre, con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire dello sgravio IRPEF è infatti necessario pagare i lavori con bonifico bancario o postale, in cui devono essere indicati i seguenti dati:

  • causale di versamento (normativa di riferimento “articolo 16-bis del Dpr 917/1986”),
  • codice fiscale del soggetto che paga,
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese come i diritti pagati per concessioni, oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, imposte di bollo e ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, possono essere pagate con altre modalità.

Bonifico Bonus Ristrutturazioni: casi particolari

Alcune situazioni meritano maggiore attenzione quando si compila il bonifico. Ad esempio in caso di più soggetti che sostengono l’intervento di ristrutturazione: per fruire in eguale misura del bonus, nel bonifico deve essere riportato il codice fiscale di tutti. O ancora: per interventi su parti comuni condominiali, oltre al C.F. del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o altro condomino che effettua il pagamento.

Lavori pagati con finanziaria

Il pagamento con bonifico è necessario anche per lavori sostenuti da una finanziaria che ha concesso un prestito al contribuente. Il bonus spetta se:

  • i lavori sono pagati dalla finanziaria con bonifico bancario o postale da cui risultino i dati previsti dalla legge
  • il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla finanziaria al fornitore della prestazione.

Quando si perde la detrazione

Una volta pagato il lavoro con bonifico, il contribuente deve conservare la ricevuta per poterla esibire in sede di controlli e accertamenti fiscali. La detrazione si può infatti perdere in caso di:

  • pagamento non eseguito tramite bonifico
  • mancata indicazione nel bonifico delle voci richieste
  • mancata esibizione della ricevuta del bonifico
  • intestazione a persona diversa da chi richiede la detrazione
  • mancata comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • mancata esibizione di fatture o ricevute delle spese effettuate
  • mancato rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.

Errori nei bonifici

Possono esserci casi di bonifici in cui è indicata per errore una causale relativa a ristrutturazioni edilizie in luogo di quella per la riqualificazione energetica e viceversa. Non si perde il bonus 50% purché l’errore non pregiudichi l’applicazione da parte di banche e poste della ritenuta fiscale al 4%, che al momento del bonifico, devono operare a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Comunicazione al Fisco

Banche e Poste sono tenuti alla comunicazione al Fisco dei dati sui pagamenti effettuati per lavori di ristrutturazione. Tale comunicazione deve contenere: dati identificativi del mittente del bonifico; beneficiari della detrazione 50%; destinatari dei pagamenti. Dovrà essere effettuata:

  • tra il 1 dicembre dello stesso anno e il 31 gennaio dell’anno successivo per i bonifici del primo semestre di ogni anno,
  • dal 1 giugno al 31 luglio dell’anno successivo per i bonifici del secondo semestre.