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Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio: online le regole

di Alessandra Gualtieri

10 Gennaio 2022 06:18

Guida al Bonus Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator previsto dal Decreto PNRR nel pacchetto Turismo: spese agevolate con credito al 50%.

Pubblicato il decreto interministeriale con le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta sulle spese digitali di agenzie di viaggio e tour operator. La misura agevola al 50% investimenti fino a 25mila euro, offrendo un bonus fiscale da utilizzare in compensazione oppure cedere ad altri soggetti. Il riferimento normativo è l’articolo 4 del Dl n. 152/2021.

Vediamo in questo articolo come fruire del nuovo incentivo a sostegno degli operatori del turismo, istituito dal cosiddetto Decreto PNRR, che prevede anche altre misure per le imprese turistiche-ricettive (Superbonus Alberghi all’80% e contributo a fondo perduto fino a 100mila euro).

Destinatari del credito d’imposta

I destinatari del credito d’imposta sono gli operatori economici che esercitano attività con codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale. Non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.

Voci di spesa ammesse

Le spese ammissibili sono quelle indicate nell’articolo 9, commi 2 e 2-bis del Dl n. 83/2014, che ha istituito una misura simile. Nel dettaglio, i costi che danno diritto al credito d’imposta:

  • wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download),
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile,
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti,
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici,
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale,
  • strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità,
  • formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate.

Importo del credito concesso

Il credito è pari al 50% delle spese sostenute entro l’importo cumulato di 25mila euro, comunque nel rispetto del limite delle risorse stanziate:

  • 18 milioni di euro per il 2022,
  • 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
  • 60 milioni per il 2025.

Regole applicative

Il nuovo decreto interministeriale (Turismo ed Economia) nel individua le modalità attuative:

  • gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande,
  • entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblica l’elenco dei beneficiari,
  • gli incentivi sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali,

Vanno inoltre rispettate le norme UE sugli aiuti di Stato (regolamento n. 1407/2013), in base al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Utilizzo del bonus agenzie di viaggio

Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator può essere usato in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La fruizione può avvenire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (senza limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta). Si può anche optare per la cessione del credito, totale o parziale, con facoltà di ulteriore cessione a terzi quali banche e intermediari finanziari o altri soggetti. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e IRAP, né del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

Domanda di accesso al bando

I soggetti interessati presentano domanda telematica al Ministero del Turismo attraverso piattaforma web, le cui modalità di accesso saranno definite entro 60 giorni dall’emanazione del nuovo decreto (dunque, entro i primi di marzo 2022). A quel punto, le imprese si registrano e presentano domanda entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma online.

Nella domanda (sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale), si indicano:

  • dati anagrafici del soggetto richiedente;
  • tipologia degli investimenti previsti;
  • costo complessivo degli interventi, ammontare delle spese ammissibili, dettaglio delle voci di spesa;
  • data di inizio e di conclusione degli interventi previsti;

Infine, si allega la documentazione amministrativa e tecnica che verrà richiesta al momento del rilascio della procedura di domanda.