Pensione spagnola tassata in Italia ma con diritto al rimborso

Risposta di Barbara Weisz

4 Settembre 2026 08:33

Luisa chiede:

Sono titolare di pensione Quota 100 dal 2022 e dal 2026 anche di una piccola pensione dalla Spagna, dove ho lavorato per 8 anni, tassata con l’8%. Vorrei sapere se, in sede di 730, devo dichiararla al Fisco italiano e quindi pagare la differenza di IRPEF.

La risposta è affermativa. La sua residenza fiscale è in Italia e l’articolo 3 del TUIR assoggetta a IRPEF i redditi ovunque prodotti, quindi la pensione spagnola va indicata nel modello 730 per l’intero importo lordo. L’8% trattenuto a Madrid non riduce però l’imposta italiana, perché la Convenzione fra i due Paesi riserva all’Italia l’intera potestà impositiva sul suo trattamento e quella ritenuta si recupera con istanza di rimborso all’Agencia Tributaria, mentre nel 730 non trova spazio alcun credito d’imposta.

Pensione spagnola imponibile soltanto in Italia

Gli otto anni di lavoro privato in Spagna generano un trattamento imponibile esclusivamente nel Paese di residenza. La norma che la riguarda è l’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Spagna, firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con L. n. 663/1980, in base al quale le pensioni pagate a un residente in relazione a un cessato impiego sono imponibili nel solo Stato di residenza, e il suo assegno iberico va quindi tassato in Italia esattamente come il trattamento che riceve dall’INPS.

La convenzione con la Spagna, a differenza di quella con la Francia, non affianca all’articolo 18 un secondo paragrafo che riservi imposizione concorrente alle prestazioni di sicurezza sociale, dunque l’assegno della Seguridad Social segue la regola generale delle pensioni estere da impiego privato.

Se quegli otto anni fossero stati prestati alle dipendenze dello Stato spagnolo o di un ente locale, invece, si applicherebbe l’articolo 19, paragrafo 2, che attribuisce l’imposizione allo Stato erogante. Anche in quel caso il beneficiario residente in Italia e di cittadinanza italiana ricadrebbe nell’eccezione della lettera b) e pagherebbe soltanto in Italia. Il criterio rilevante è la natura del rapporto di lavoro da cui la pensione deriva, mentre l’identità dell’ente erogatore in sé è irrilevante.

Pensione estera senza effetti su Quota 100

Il suo trattamento di Quota 100 non viene toccato dall’arrivo dell’assegno spagnolo. L’articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, vieta il cumulo della prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’unica apertura al lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. Un reddito di pensione, italiano o estero, si colloca fuori da quel divieto, che colpisce le sole attività lavorative in corso.

I° scaglione d’imposta 8% per non residenti in Spagna

L’aliquota dell’8% applicata sul cedolino iberico è il primo gradino della scala dell’Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la stessa che colpisce chiunque percepisca una pensione spagnola risiedendo fuori dalla Spagna. Il criterio del modico valore non compare nella norma, fissata dall’articolo 25, comma 1, lettera b), del Real Decreto Legislativo n. 5/2004: l’8% è semplicemente l’aliquota IRNR del primo scaglione, e oltre i 12.000 euro annui la progressione sale bruscamente.

Pensione annua lorda Aliquota IRNR
fino a 12.000 euro 8%
da 12.000,01 a 18.700 euro 30%
oltre 18.700 euro 40%

L’ente spagnolo applica la ritenuta in base all’aliquota media che deriva dalla scala, e un prelievo pari all’8% secco segnala un assegno annuo entro la prima fascia. Quel calcolo sarebbe corretto in assenza di convenzione applicabile, condizione che nel suo caso non si verifica.

Niente credito d’imposta sulla ritenuta spagnola

L’8% trattenuto a Madrid non genera alcun credito d’imposta da esporre nel rigo G4. L’articolo 165 del TUIR riconosce la detrazione per le sole imposte pagate all’estero a titolo definitivo, e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo 2015, al paragrafo 2.4, esclude dal beneficio le imposte ripetibili, cioè quelle suscettibili di rimborso nello Stato estero. Quando la convenzione riserva l’imposizione all’Italia, il prelievo applicato dall’altro Stato è per definizione ripetibile e la strada corretta diventa l’istanza di rimborso.

La pensione spagnola nel quadro C del 730

L’importo lordo annuo della pensione spagnola va indicato nella sezione I del quadro C del modello 730, perché il trattamento pensionistico è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Utilizzerà uno dei righi da C1 a C3 accanto a quello della pensione INPS, segnando nella colonna 1 il codice 1 che identifica il reddito di pensione e nella colonna 3 l’importo percepito, mentre i giorni che danno diritto alla detrazione vanno nella colonna 2 del rigo C5. Il rigo G4 del quadro G, per quanto visto, va lasciato in bianco.

Trattandosi di somme incassate dal 2026, la dichiarazione interessata è quella che presenterà nel 2027, e le indicazioni di dettaglio sono nelle istruzioni al modello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e nel portale della precompilata. Se l’assegno spagnolo le viene accreditato su un conto aperto in Spagna si aggiunge il quadro W, che nel 730 raccoglie il monitoraggio delle attività finanziarie estere e le imposte patrimoniali collegate.

L’onere effettivo dipende dallo scaglione marginale: con una pensione italiana intorno ai 30.000 euro lordi, l’aliquota IRPEF 2026 sulla quota oltre i 28.000 euro è il 33%, quindi un assegno spagnolo da 3.000 euro lordi vale circa 990 euro di imposta, ai quali si sommano addizionale regionale e comunale. Il calcolatore IRPEF di PMI.it restituisce l’importo esatto sommando i due trattamenti e indicando la Regione di residenza.

Rimborso imposta spagnola con modello 210

Le somme trattenute in Spagna si recuperano presentando all’Agencia Tributaria il modello 210 con richiesta di devolución, corredato dell’attestato di residenza fiscale italiano e del certificato delle ritenute subite. L’articolo 27 della Convenzione prevede il rimborso delle imposte riscosse alla fonte quando il diritto a percepirle è limitato dall’accordo, su istanza dell’interessato accompagnata dalla dichiarazione ufficiale dello Stato di residenza. La domanda si presenta dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione del reddito ed entro quattro anni dal termine del periodo di dichiarazione e versamento della ritenuta.

Per interrompere il prelievo sulle mensilità future occorre consegnare lo stesso attestato di residenza fiscale all’ente spagnolo che eroga la pensione. Il documento si richiede all’Agenzia delle Entrate con il modello dedicato alle convenzioni contro le doppie imposizioni e si trasmette con il servizio di consegna documenti dell’area riservata oppure via PEC a una qualsiasi Direzione provinciale, indicando la convenzione applicabile e la tipologia di reddito.

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