Sono malato oncologico con invalidità civile all’80%. Come rilevano nel mio caso le assenze per malattia ai fini del periodo di comporto?
Nessuna norma di legge esclude in via generale le assenze per cure oncologiche dal calcolo del periodo di comporto. L’esclusione dei giorni di ricovero, di day hospital e di chemioterapia dipende dal CCNL applicato, e i contratti sono molto diversi tra loro. Nel suo caso, l’invalidità civile all’80% apre però due strade che prescindono dalla contrattazione collettiva, perché supera sia la soglia del 50% prevista per il congedo per cure sia quella del 74% richiesta dalla Legge 106/2025.
Cure oncologiche escluse da comporto se previsto nel CCNL
La legge fissa il principio, il contratto fissa i numeri. L’articolo 2110 del codice civile stabilisce soltanto che in caso di infortunio o malattia il datore di lavoro può recedere dal contratto una volta superato il periodo di conservazione del posto, e rinvia alla contrattazione collettiva per la durata di quel periodo e per le eccezioni al computo.
Molti CCNL, soprattutto nel pubblico impiego, prevedono espressamente che in presenza di patologie gravi che richiedono terapie salvavita le giornate di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital e di somministrazione delle terapie non siano computate tra le assenze per malattia. Alcuni contratti estendono l’esclusione anche ai giorni necessari a smaltire gli effetti collaterali del trattamento; altri, in luogo dell’esclusione, allungano il comporto in presenza di patologie di particolare gravità. La prima verifica da fare è quindi sul testo del contratto applicato, all’articolo dedicato alla malattia.
Esiste anche una pronuncia di merito che ha escluso le cure oncologiche dal computo in assenza di una previsione contrattuale. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 9384 del 2 gennaio 2023), richiamando il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, ha affermato l’esigenza «a non includere le giornate del ricovero e dei cicli di chemioterapia e/o radioterapia nel computo dei giorni di malattia», reintegrando la lavoratrice licenziata per superamento del comporto. Si tratta di una decisione di primo grado, efficace tra le parti di quel giudizio: non modifica l’impianto regolatorio e non le attribuisce un diritto automatico, però è un precedente utilizzabile se dovesse far valere la sua posizione in azienda.
Congedo per cure, 30 giorni fuori dal comporto
Questa è la tutela che nel suo caso opera a prescindere dal contratto. L’articolo 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119 riconosce ai lavoratori mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% il diritto a fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure non superiore a 30 giorni. Il comma 3 è esplicito nel qualificarlo come periodo «non rientrante nel periodo di comporto». Con l’80% lei è ampiamente sopra la soglia.
Le cure devono essere connesse all’infermità invalidante riconosciuta, e la patologia oncologica che ha determinato il verbale rientra pienamente in questa condizione. La domanda si presenta per iscritto al datore di lavoro, corredata dalla richiesta di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità. Un certificato di un medico privato non convenzionato non è sufficiente. Il congedo è frazionabile in giornate, non in ore, e i 30 giorni si azzerano al 31 dicembre senza cumularsi con l’anno successivo.
Sul piano economico il trattamento è calcolato secondo il regime delle assenze per malattia, con una differenza che è utile conoscere in anticipo: l’indennità è a carico del datore di lavoro e non dell’INPS, come chiarito dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 10 dell’8 marzo 2013. Le regole di dettaglio sono nella nostra risposta dedicata al congedo per cure per invalidi civili.
Invalidità, tutele aggiuntive nella Legge 106/2025
La seconda soglia che lei supera è quella del 74%, che dà accesso a due misure introdotte dalla Legge 106/2025. L’articolo 1 della Legge 18 luglio 2025 n. 106, in vigore dal 9 agosto 2025, riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74% il diritto a un congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi, non retribuito e senza copertura contributiva, con conservazione del posto di lavoro e possibilità di riscatto contributivo a proprio carico.
Attenzione a un vincolo di sequenza che è la ragione per cui questa misura non sostituisce le precedenti: il congedo biennale è fruibile solo dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno, spettanti a qualunque titolo. È la rete che si apre quando il comporto è finito, non una tutela che agisce sul conteggio dei giorni. Al termine del congedo lei ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, se la mansione lo consente.
Dal 1° gennaio 2026 l’articolo 2 della stessa legge riconosce inoltre dieci ore annue di permessi retribuiti per malattie invalidanti, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal CCNL e dalla Legge 104, per visite specialistiche, esami strumentali, analisi cliniche e cure prescritte dal medico di medicina generale o dallo specialista. La circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025 ha fissato le istruzioni applicative: le ore vanno chieste direttamente al datore di lavoro, sono fruibili solo per ore intere e l’indennità è pari al 66,66% della retribuzione oraria.
La Cassazione sul comporto applicato al lavoratore con disabilità
Anche a comporto superato il licenziamento non è automatico. La Corte di Cassazione ha costruito un orientamento ormai consolidato secondo cui applicare al lavoratore con disabilità lo stesso periodo di comporto previsto per la generalità dei dipendenti integra una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del D.Lgs. 216/2003, quando le assenze sono causalmente collegate alla patologia. L’orientamento nasce con Cass. n. 9095/2023 ed è stato ribadito, tra le altre, dall’ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025 e, nel 2026, dalle sentenze n. 8211 del 2 aprile e n. 13734 dell’11 maggio.
Ne discende un onere in capo al datore di lavoro: quando conosce lo stato di disabilità del dipendente, o è in condizione di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza, deve acquisire informazioni sull’eventuale connessione tra le assenze e quello stato prima di recedere, e valutare gli accomodamenti ragionevoli imposti dall’articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003. La conseguenza pratica è che i giorni di malattia riconducibili alla condizione invalidante andrebbero sottratti dal calcolo.
La sentenza n. 13734/2026 ha però precisato un limite che è bene conoscere prima di impostare una difesa. Malattia e disabilità non coincidono: perché la tutela antidiscriminatoria operi, il giudice deve accertare il carattere duraturo della patologia, la sua idoneità a ostacolare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale e il nesso causale tra quella condizione e le assenze computate nel comporto. La percentuale di invalidità civile è un elemento di prova rilevante, non una qualificazione automatica.
In quale ordine attivare le tutele spettanti
Nel suo caso gli strumenti disponibili sono quattro e incidono sul comporto in modo diverso.
| Strumento | Incidenza sul periodo di comporto |
|---|---|
| Assenza per malattia ordinaria | Computata, salvo diversa previsione del CCNL applicato |
| Ricovero, day hospital e terapie salvavita | Esclusi dal computo solo se il CCNL lo prevede espressamente |
| Congedo per cure invalidi, art. 7 D.Lgs. 119/2011 | Escluso per legge, fino a 30 giorni l’anno, con invalidità oltre il 50% |
| Congedo fino a 24 mesi, art. 1 Legge 106/2025 | Congedo con conservazione del posto, fruibile dopo l’esaurimento delle altre assenze giustificate |
La sequenza conta più dei singoli istituti, perché tre di questi strumenti perdono efficacia se attivati tardi. L’ordine ragionevole è il seguente:
- verifichi anzitutto l’articolo del CCNL applicato dedicato alla malattia, per sapere se il suo contratto esclude dal computo le giornate di terapia o allunga il comporto per patologie gravi, e si faccia rilasciare dall’ufficio del personale il conteggio aggiornato dei giorni già maturati;
- chieda subito il congedo per cure ex art. 7 D.Lgs. 119/2011 per i cicli programmati, prima e non dopo l’esaurimento del comporto, perché sono 30 giorni sottratti al conteggio per previsione di legge e vanno usati nell’anno solare in cui maturano;
- dal 2026 utilizzi le dieci ore della Legge 106/2025 per visite ed esami, che sono permesso retribuito e non assenza per malattia, riservando i giorni di congedo per cure ai trattamenti veri e propri;
- tenga il congedo biennale della Legge 106/2025 come ultima rete, da attivare quando gli altri periodi di assenza giustificata sono esauriti, valutando che è privo di retribuzione e di contribuzione;
- se dovesse comunque ricevere una comunicazione di licenziamento per superamento del comporto, conservi la documentazione sanitaria che dimostra il carattere duraturo della patologia e il nesso con le assenze, perché è su quel nesso che si gioca la tutela antidiscriminatoria riconosciuta dalla Cassazione.
Un’ultima raccomandazione di metodo. Ogni domanda va presentata per iscritto e con prova di ricezione, allegando copia del verbale di invalidità civile con i dati sanitari oscurati e la certificazione medica richiesta dal singolo istituto. La tempestività della richiesta e la tracciabilità della documentazione sono ciò che rende opponibili questi diritti in caso di contestazione.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz