Nella dichiarazione dei redditi si indica sempre l’importo dell’assegno di mantenimento effettivamente percepito e non quello stabilito dalla sentenza. Lo stesso principio di cassa vale per chi paga: la deduzione spetta sulle somme concretamente versate nel periodo d’imposta, siano esse inferiori all’assegno previsto dal provvedimento o superiori per effetto di rivalutazioni.
Il rigo da compilare varia a seconda del ruolo: chi corrisponde l’assegno utilizza il rigo E22 del modello 730 (rigo RP22 del Modello Redditi PF); chi lo percepisce lo dichiara come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nei righi da C6 a C8 del 730 (righi RC7-RC8 del Modello Redditi PF).
La deduzione per chi paga l’assegno di mantenimento
Il coniuge che paga l’assegno può dedurlo integralmente dall’imponibile IRPEF, in base a quanto effettivamente versato nel periodo d’imposta. Il riferimento normativo è l’articolo 10, comma 1, lettera c), del dlgs 917/1986 (TUIR), che prevede siano interamente deducibili:
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La deduzione si applica agli assegni corrisposti a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, cessazione degli effetti civili. Rientra nell’ambito anche l’assegno alimentare trattenuto sulla pensione (Risoluzione AdE n. 157/2009). Accanto ai classici provvedimenti del tribunale, sono validi anche gli accordi raggiunti tramite negoziazione assistita davanti agli avvocati o davanti all’ufficiale di stato civile, che l’Agenzia delle Entrate ha equiparato ai fini fiscali ai provvedimenti giudiziari.
Nel rigo E22 del 730 occorre indicare obbligatoriamente il codice fiscale dell’ex coniuge nella colonna 1 e l’importo versato nella colonna 2: l’omissione del codice fiscale determina la perdita della deduzione.
Per fruire della deduzione è necessario conservare la copia del provvedimento giudiziario o dell’accordo di negoziazione assistita e le ricevute dei versamenti — tipicamente estratti conto o bonifici con causale — che attestino gli importi effettivamente corrisposti nel periodo d’imposta. In assenza di documentazione, la deduzione può essere contestata in sede di controllo.
Le regole sulla quota deducibile
La deduzione spetta solo sull’assegno destinato all’ex coniuge mentre non spetta sulla quota per il mantenimento dei figli. Se il provvedimento del giudice non distingue le due quote, per prassi consolidata si considera destinata al coniuge la metà dell’importo complessivo, con conseguente deducibilità al 50%. Lo stesso limite del 50% si applica alle spese di affitto e agli oneri condominiali determinati dal giudice quando l’abitazione è assegnata all’ex coniuge insieme ai figli.
Non spetta la deduzione nelle seguenti situazioni:
- le somme versate in un’unica soluzione al coniuge separato o divorziato, incluso il caso in cui il pagamento avvenga in forma rateizzata ma il provvedimento qualifichi la somma come una tantum (Circolare AdE n. 50/E/2000);
- le quote di mutuo versate in sostituzione dell’assegno quando l’ex coniuge abbia rinunciato al mantenimento;
- gli importi versati a titolo volontario, in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un accordo di negoziazione assistita.
Sono invece deducibili gli arretrati di somme dovute ma non versate in periodi precedenti, nell’anno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito.
=> Rivalutazione assegno di mantenimento, il calcolo Istat corretto
Chi percepisce l’assegno di mantenimento: come dichiararlo
L’ex coniuge che riceve l’assegno deve dichiararlo come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR. Va indicato nei righi da C6 a C8 del modello 730 — sezione II, con la casella di colonna 1 barrata per segnalare che si tratta di assegni periodici dal coniuge — oppure nei righi RC7-RC8 del Modello Redditi PF. Se gli assegni sono trattenuti direttamente in busta paga dal datore di lavoro e certificati nella CU, l’importo risulta già nel punto 5 della Certificazione Unica. Anche in questo caso si indica quanto effettivamente percepito nel periodo d’imposta, non l’importo teorico della sentenza.
Chi percepisce esclusivamente l’assegno periodico dal coniuge — o questo assegno insieme ad altri redditi per un totale non superiore a 7.750 euro — è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per il tema fiscale correlato, si veda anche la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, che segue regole distinte sul piano civilistico e produce conseguenze diverse in dichiarazione.
N.B. Le somme aggiuntive versate a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili — per chi paga — e tassabili — per chi riceve — quando la rivalutazione è prevista nella sentenza con un criterio di adeguamento automatico.
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