Il patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore

Il patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore

di Roberto Grementieri

venerdì 13 febbraio 2009

Oltre la correttezza professionale: analisi del patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore subordinato e parasubordinato

L'obbligo di fedeltà sancito dall'articolo 2105 c.c. cessa al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’articolo 2125 c.c. ammette la possibilità di stipulare accordi volti a limitare l'attività dell'ex dipendente.

In particolare, la norma dispone che un eventuale patto di questo genere sia nullo «se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.».

Il patto di non concorrenza è dunque un accordo distinto dal rapporto di lavoro, e autonomo rispetto all'obbligo di fedeltà. Riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, pertanto non può applicarsi a ipotesi diverse (es.: rapporto di agenzia, dato che l'agente è un lavoratore autonomo; in tali ipotesi risulta essere applicabile l’art. 1751bis del c.c..

L'accordo può essere concluso tra le parti in qualsiasi momento, a condizione che sia formalmente separato e distinto dal contratto di lavoro (Cass. n. 1846/1975), ovvero durante lo svolgimento del rapporto lavorativo (Cass. S.U. n. 630/1965). La forma scritta. come sottolienato, è richiesta a pena di nullità e deve riguardare tutti gli elementi indicati dall’articolo 2125 c.c.

Il patto non riguarda le sole forme di concorrenza sleale - le quali, a norma dell'articolo 2598 c.c., costituiscono comunque un illecito di natura extracontrattuale - ma qualunque attività potenzialmente concorrenziale anche se di per sé lecita.

Il patto può avere un contenuto ampio e comprendere qualunque tipo di attività autonoma o subordinata che possa nuocere all'azienda. In ogni caso, l'accordo non può precludere al lavoratore qualsiasi opportunità professionale. In tal senso, la giurisprudenziale prevalente afferma che i limiti posti all'attività lavorativa devono essere valutati in relazione all'attività professionale effettivamente svolta dal lavoratore: è infatti necessario che il patto consenta di svolgere un'attività conforme alla qualificazione professionale maturata nel corso degli anni.

Pertanto, quando l'accordo riguarda un intero settore merceologico, si deve distinguere tra le attività tipiche ed esclusive del settore e le attività esercitabili indifferentemente in altri settori e, in relazione a tale distinzione, verificare se al lavoratore rimanga o no la possibilità di esercitare un'attività conforme al proprio corredo professionale (Cass. n. 10062/1994).

Ad ogni modo, deve sussistere una correlazione tra attività vietate e interesse del datore di lavoro: si esclude, infatti, l'illegittimità del comportamento di un lavoratore che, pur lavorando alle dipendenze di un'impresa concorrente a quella del datore di lavoro nei confronti del quale si è impegnato con il patto di non concorrenza, svolga mansioni diverse rispetto a quelle esplicitate nel pregresso rapporto e non comporti alcun pericolo di concorrenza.

Stesse considerazioni per i limiti territoriali, che devono essere valutati in relazione ai limiti posti dall'accordo alla attività da svolgere. La ratio della norma rimane quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un'attività confacente alle proprie attitudini e capacità. Pertanto, si ritiene che l'ambito territoriale del patto non possa rilevare di per sé.


  • Chiaro, anche se molto conciso, tranne un aspetto: il datore di lavoro quando deve pagare quanto pattuito? In altri termini: è possibile/corretto che il corrispettivo ancora spettante venga pagato con rate semestrali? O magari alla scedenza del periodo? E in tal caso il lavoratore è sempre vincolato al patto, o la mancanza del pagamento costituisce violazione degli obblighi assunti dal datore?
    Grazie
    af

    scritto da alfonso fronda - lunedì 4 maggio 2009 alle ore 9.08
  • il corrispettivo puo essere pagato prima durante e dopo la conclusione del rapporto di lavoro salvo accordi particolari tra le parti ma la mancata corresponsione della cifra a suo tempo pattuita é una violazione grave nei confronti del dipendente che a sua volta provoca una giusta causa(mancato corrispattivo) a favore del dipendente che ai termini di legge rende nullo il patto di non concorrenza.

    scritto da desi - venerdì 15 maggio 2009 alle ore 11.36
  • in caso di violazione da parte del dipendente, se il corrispettivo era mensile e versato in busta paga, questi dovrà restituire tutto quanto è stato versato dal datore di lavoro (compresi contributi etc) o solo il netto effettivamente percepito ?

    scritto da alessandro g. - mercoledì 27 maggio 2009 alle ore 12.18
  • In quale percentuale indicativa deve essere aumentato lo stipendio al lavoratore a cui viene richiesto il patto di non concorrenza? Es. 15 % dello stipendio in aggiunta al mese... Grazie.

    scritto da Sabtina - mercoledì 29 luglio 2009 alle ore 17.08
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