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TASI nella Legge Stabilità 2016: novità caso per caso

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Ottobre 2015
Aggiornato 10 Novembre 2015 08:58

Chiarimenti sull'eliminazione TASI nella Legge Stabilità 2016: aliquota massima per immobili merce, esenzione per inquilini, imposizione per proprietari di seconde case affittate.

Il Pacchetto Casa inserito nella Legge di Stabilità 2016 non prevede soltanto l’abolizione delle imposte sull’abitazione principale, dell’IMU agricola e di quella sugli imbullonati ma anche la proroga al 2016 dell’aliquota massima applicabile alla TASI sugli immobili merce, invenduti delle imprese costruttrici, che non potrà superare il 2,5 per mille.

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Immobili merce

Si tratta di una precisazione importante perché la legge sulla TASI (Manovra 2014) imponeva il tetto limite fino al 31 dicembre 2015, lasciando ampi margini di intervento per il nuovo anno. In pratica, in mancanza di nuove norme il tetto sarebbe decaduto nel 2016, lasciando ai Comuni la possibilità di imporre anche tasse maggiori. Il caso degli immobili merce (costruiti dalle imprese edili e non ancora venduti) è infatti particolare, perché sono esenti IMU. La legge prevede che la somma IMU-TASI non possa essere superiore al 10,6 per mille. Quindi, in mancanza di un chiarimento sul tetto massimo TASI per immobili merce si apriva la strada a potenziali aumenti nei Comuni, anche fino al 10,6 per mille.

Inquilini

Ci sono precisazioni importanti anche sulla TASI inquilini: eliminazione del tributo come per i proprietari, ma solo in relazione all’abitazione principale. Significa che sull’affitto di altre tipologie di abitazione, ad esempio una seconda casa, si continua a pagare la TASI. In questo caso, le regole restano quelle precedentemente applicate: l’inquilino paga una quota che può andare dal 10 al 30% dell’imposta pagata dal proprietario, in base alla delibera comunale. In mancanza di indicazioni in delibera, si applica automaticamente l’aliquota del 10%.

=> Guida alla TASI inquilini in affitto

Seconde case in affitto

Per quanto riguarda il caso di una seconda casa data in affitto – a un inquilino che l’anno scorso aveva pagato la sua quota TASI – l’eliminazione 2016 del tributo per l’affittuario non ha effetti sul proprietario. In pratica, quest’ultimo pagherà la stessa percentuale TASI prevista dalla delibera del suo Comune per il 2015 (dal 70 al 100%, a seconda della quota attribuita all’inquilino). Se non c’è nulla nella delibera, il proprietario di immobile dato in affitto a un inquilino come prima casa, pagherà il 90% della TASI dell’immobile.