Tratto dallo speciale:

Dichiarazione Redditi: nuove istruzioni su IVAFE e IVIE

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Luglio 2014
Aggiornato 20 Gennaio 2023 17:04

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi 2014 relativa agli investimenti detenuti all'estero.

Nell’adempiere alla dichiarazione dei redditi 2014, particolare attenzione deve essere posta agli obblighi derivanti da eventuali investimenti detenuti all’estero. Sul tema, con la Risoluzione n. 73/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con particolare riferimento al monitoraggio fiscale sia per liquidare IVAFE che IVIE.

=> Bonifici e trasferimenti esteri: le novità

Precisazioni che si sono rese necessarie a seguito della rinnovata disciplina relativa al monitoraggio fiscale al quale sono soggetti le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparati, residenti nel territorio dello Stato, che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria (Dl 167/1990), ritenuta dall’UE eccessivamente gravosa per il contribuente e quindi semplificata con la Legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) con effetti sulla dichiarazione dei redditi 2014 (periodo d’imposta 2013).

Dichiarazione dei Redditi => Scopri novità  del 2014

Quadro RW

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RW del modello UNICO, questa è obbligatoria per le azioni estere acquisite tramite l’esercizio di stock option, anche se le azioni sono state cedute in tutto o in parte contestualmente all’esercizio delle stock option, così da assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e per applicare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).

=> Investimenti e attività estere: nuovi tassi di cambio

Per quanto riguarda invece le stock option su azioni estere con clausola “Exercise and sell” (titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati per acquistare azioni della società estera con la quale intrattengono il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti), lo stesso quadro non deve essere compilato finché non sia trascorso un determinato periodo (“vesting period”) in cui l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto. Trascorso tale periodo le stock option andranno indicate nel quadro RW ma solo se al termine del periodo d’imposta il prezzo di esercizio risulta inferiore al valore corrente del sottostante, ovvero nel caso in cui si disponga di un reale valore all’estero. Diversamente, nel caso in cui siano cedibili, le stock option devono essere sempre indicate nel quadro RW e risultano soggette anche all’applicazione dell’IVAFE sulla base del valore di mercato. Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate fornisce tre casi esemplificativi di compilazione del quadro RW di Unico Persone fisiche 2014.

– Risoluzione n. 73 del 25/07/14.