Startup innovative, incentivi fiscali 2016

di Barbara Weisz

3 Marzo 2016 16:13

Detrazione al 19% per i privati che investono in startup innovative e deduzione al 20% per le imprese: i decreti su incentivi 2016 e accesso al Fondo di Garanzia per PMI innovative.

E’ operativa l’estensione al 2016 della detrazione al 19% per gli investimenti in startup innovative: il ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto, insieme a un altro provvedimento in materia di nuovo imprese ad alto tasso di innovazione, con le facilitazioni per l’accesso al Fondi di Garanzia. Due ulteriori strumenti normativi, dunque, a pochi giorni dalla misura che consente la costituzione di una startup innovativa senza notaio.

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Per quanto riguarda l’agevolazione sugli investimenti nelle startup, i privati hanno la detrazione al 19% per investimenti fino a 500mila euro nelle startup innovative. Se la detrazione supera l’importo dell’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi dei periodi successivi non oltre il terzo.

Le imprese, invece, possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo fino a 1,8 milioni. La percentuale sale al 25% nel caso di investimenti in startup a vocazione sociale, e al 27% per le aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna startup innovativa.

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Ricordiamo che i benefici fiscali applicabili alle startup innovative sono descritti nell’articolo 29 del decreto legge 179/2012, che stabilisce con precisione caratteristiche degli investitori, limiti di spesa, investimenti agevolati, caratteristiche della detrazione.

Infine, il decreto sull’accesso al Fondo di Garanzia amplia alle PMI innovative la procedura semplificata. In pratica, anche le PMI innovative (istituite dal decreto legge 3/2015, l’Investment Compact) possono accedere al Fondo senza che il gestore effettui la valutazione del merito creditizio dell’azienda beneficiaria (che verrà comunque fatta dalla banca o dai Confidi).

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