Detrazioni figli, scaglioni Irpef e incapienza

Risposta di Noemi Ricci

Pubblicato 24 Febbraio 2017
Aggiornato 28 Gennaio 2020 10:05

H. chiede:

​S​ono dipendente e usufruisco al 100% della detrazione per figli a carico. Ho un CU da circa 35.000 euro/annui con due figli minori, maggiori di tre anni. Mia moglie ha un contratto di 11 mesi da febbraio a​ ​dicembre 2017. Avrà imponibile lordo previdenziale di 11.000 euro/annui ​e Irpef di 10.000. Io vorrei richiedere la detrazione per figli a carico al 50% per il 2017, lasciando il restante a mia moglie​ ma, se la detrazione ​risultasse più alta di quella per lavoro dipendente, ​non ​usufruirà per intero della ​prima? Mi conviene fare io al 100% ​la ​detrazione figli a carico?

La legge prevede le seguenti detrazioni per lavoro dipendente:

Reddito complessivo Detrazione
fino a € 8.000 € 1.840
da € 8.001 a € 15.000 € 1.338 + 502 x [1- (redd.compl.- 8.000)/7.000]
Da 15.001 a € 55.000 € 1.338 x[1- (redd.complessivo- 15.000)/40.000]

Le detrazioni per i figli a carico sono invece calcolate per ciascun figlio secondo la formula:

  • Euro 950 x (1 – reddito complessivo/95.000)

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

=> Tasse: le detrazioni per figli a carico

La legge prevede inoltre che in caso di incapienza, ovvero quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda, l’importo eccedente non possa essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né sia possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. Questo perché le detrazioni fiscali hanno, in generale, lo scopo di abbattere l’imposta lorda da pagare, ma se l’imposta calcolata è più bassa della detrazione per figli a carico spettante, allora si verifica il caso dell’incapienza.

Facendo due rapidi calcoli, sulla base delle informazioni da lei fornite, questo non sembra essere il caso di sua moglie (il suo scaglione IRPEF prevede una tassazione al 23%), ma nell’eventualità in cui sua moglie non riesca a sfruttare interamente la propria parte di detrazione a motivo del fatto di non avere un debito IRPEF, perché il reddito è troppo basso o perché sta già beneficiando di altre detrazioni, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute. In quel caso le converrebbe mettere i figli interamente a suo carico, possibilità peraltro prevista dalla legge.

In generale, essendo il calcolo per la detrazione particolarmente complesso consigliamo di affidarsi ad un intermediario (professionista abilitato o CAF).

=> Detrazioni fiscali: le istruzioni

Riportiamo per completezza l’art. 12, comma 3, del TUIR, il quale prevede che :

“Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare”.

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