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Riforma del Lavoro: ecco i contratti a progetto esclusi

di Noemi Ricci

Pubblicato 13 Dicembre 2012
Aggiornato 21 Novembre 2014 11:12

Chiarimenti dal Ministero sui contratti a progetto ridisciplinati dalla Riforma del Lavoro Fornero, compresa la lista degli attuali co.co.pro esclusi dall'applicazione di tale contratto.
Contratti a progetto: le attività non consentite dalla riforma del lavoro Fornero

La Riforma del Lavoro Fornero aveva lasciato perplessità in termini di effettiva applicazione ai contratti di collaborazione a progetto, soprattutto in termini di requisiti, ammissibilità ed esclusione.

=>Leggi come si applica il contratto a progetto dopo la Riforma Fornero

Contratti esclusi

A chiarire tali perplessità è ora la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012. I compiti assegnati ai co.co.pro non possono essere meramente esecutivi o ripetitivi e non devono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dai sindacati.

Esemplare il caso dei call center outbound, che già erano stati oggetto di chiarimenti:

=>Ecco come cambiano i contratti dei call center

A questo riguardo, la circolare elenca ora tutti i rapporti di lavoro che non possono inquadrarsi come collaborazione coordinata e continuativa. Tra questi sono compresi:

  • addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzia ippiche;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • baristi e camerieri;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • estetiste e parrucchieri;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • manutentori;
  • magazzinieri;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
  • addetti alla somministrazione di cibi e bevande;
  • muratori;
  • prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi in bound.

=>Per i dettagli vai allo Speciale Riforma del Lavoro

Requisiti

In secondo luogo, la circolare evidenzia la necessità di evidenziare nel contratto un determinato risultato finale, che dovrà essere descritto in modo preciso e completo.

In caso di mancata individuazione del progetto, o in caso di carenza di specifici requisiti – come il collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente – è previsto che il co.co.pro. venga trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fonte: Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 dell’11 dicembre 2012