ASDI per disoccupati oltre 55 anni

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Gennaio 2016
Aggiornato 15 Febbraio 2016 14:16

Ecco i beneficiari del trattamento di disoccupazione erogato dopo il termine NASpI a lavoratori ultra55enni o con figli minorenni a carico: decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.

Arriva l’ASDI,

Sussidio di disoccupazione (introdotto dal Jobs Act) per i lavoratori con almeno 55 anni che hanno terminato di percepire la NASpI (assicurazione per l’impiego) entro il 31 dicembre 2015 ma che restano in condizioni di bisogno (ISEE sotto i 5mila euro): il decreto applicativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016. L’ASDI – prevista dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 22/2015 sui nuovi ammortizzatori sociali – viene erogata per 6 mesi, a partire dal primo mese successivo a quello del termine di fruizione della NASpI, con importo pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, fino a un tetto di 448,07 euro, a cui si aggiungono incrementi per ciascun figlio a carico. Vediamo tutto.

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Beneficiari

Il lavoratore deve avere un minimo di 55 anni di età (o in alternativa almeno un figlio minorenne), deve aver fruito della NASpI entro il 2015, essere ancora in stato di disoccupazione e avere un indicatore ISEE massimo di 5mila euro: la dichiarazione ISEE deve essere aggiornata a gennaio, altrimenti il trattamento è sospeso (vale anche una dichiarazione ISEE corrente). Il lavoratore non deve aver già usufruito dell’ASDI per un periodo pari a superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI, e comunque per un periodo pari a superiore a 24 mesi (due anni) nel quinquennio precedente.

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Infine, il lavoratore deve aver  sottoscritto con un centro per l’impiego un progetto di riqualificazione personalizzato. L’articolo 5 del decreto ministeriale precisa le caratteristiche del progetto: devono essere stati effettuati uno o più colloqui individuali, deve essere identificato un responsabile di progetto con il quale si segue un percorso di ricerca attiva di occupazione, è necessaria la definizione di un profilo di occupabilità (in base all’articolo 1, comma 4, della legge 183/2014), ci sono una serie di regole relative alla partecipazione a iniziative di carattere formativo.

Il trattamento ASDI

E’ erogato mensilmente, per un massimo di sei mesi a partire dal primo mese dal termine della NASpI. Se il lavoratore ha già usufruito di periodi di ASDI nei 12 mesi precedenti il termine della Nuova Assicurazione per l’Impiego (introdotta dal Jobs Act in sostituzione dell’ASpI), la durata dell’ASDI sarà pari alla differenza fra sei mesi e la durata del trattamento già percepito, oppure pari alla differenza fra 24 mesi e i mesi percepiti nel quinquennio precedente.

Per quanto riguarda l’importo, pari al 75% della NASpI, il tetto massimo è rappresentato dall’ammontare dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995, che per il 2016 è pari a 448,07 euro. Questo importo è incrementato di una cifra pari a un quinto dell’assegno sociale per il primo figlio a carico, quindi 89,7 euro, mentre se i figli sono più di uno si applica la tabella 1 contenuta nell’allegato del decreto: 116,6 euro per i nuclei familiari con due figli, 140,8 euro per tre figli, 163,3 euro se ci sono quattro o più figli a carico.

Compatibilità

E’ possibile cumulare questo sussidio con un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’interno di determinato paletti, stabiliti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo attuativo del Jobs Act (22/2015): in caso di lavoro dipendente, lo stipendio deve essere inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale. In questo caso, il lavoratore deve effettuare comunicazione all’INPS, e la prestazione è ridotta in base all’importo che deriva dalla nuova attività lavorative. Attenzione: nel caso in cui invece il lavoro dipendente preveda una retribuzione superiore al minimo per l’imposizione fiscale, se il rapporto dura più di sei mesi, il trattamento decade, se invece la durata è inferiiore ai sei mesi, viene sospeso. Il datore di lavoro non può essere quello per il quale veniva prestata l’attività prima del diritto alla NASpI. Se la nuova attività è autonoma, il reddito deve essere pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base all’articolo 13 del TUIR (4mila 880 euro annui). Anche qui, bisogna comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o imprenditoriale.

Domanda ASDI

Va presentata all’INPS, in via telematica, nei primi 30 giorni dopo il termine di fruizione della NASpI. Bisogna attendere i moduli e le modalità di presentazione INPS, che dovrebbero arrivare entro 15 giorni dal decreto ministeriale (quindi, nelle prossime settimane). L’INPS riconosce il trattamento nei limiti di 200 milioni di euro per il 2015 e 198 milioni per il 2016, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Quando le risorse si esauriscono, viene data apposita comunicazione sul sito dell’istituto di previdenza.

ASDI in Gazzetta Ufficiale