Start-up innovative sociali: le nuove procedure

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Gennaio 2015
Aggiornato 18:11

Start-up innovative, i chiarimenti del MISE: adempimenti societari per imprese e incubatori certificati.

Al via la nuova procedura per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale, imprese per le quali è prevista una maggiorazione dei benefici fiscali (IRPEF del 25% e deduzioni IRES del 27%) per chi investe e che ad oggi sono 39, iscritte sezione speciale del Registro delle Imprese. Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato la Guida ai nuovi adempimenti e con la Circolare 3677/C/2015 ha fornito chiarimenti in tema di:

  • conferimento di impresa individuale in S.r.l. unipersonale;
  • creazione di una start-up innovativa nel settore del “civic crowdfunding”;
  • iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up;
  • sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni.

Nuove procedure

In particolare vengono semplificate le pratiche di riconoscimento delle start-up innovative sociali, per dimostrare il profilo che dà loro accesso a determinati benefici fiscali. Fondamentalmente la nuova procedura si fonda sulla rendicontazione dell’impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni. La Guida del Ministero, frutto di una collaborazione con il MIUR e con diversi attori dell’imprenditoria sociale, spiega passo passo nella come redigere il Documento di Descrizione di Impatto Sociale.

Autocertificazione

Per dimostrare di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 24 marzo 2006, n. 155, il legale rappresentante della società redige un’autocertificazione in cui dichiara il settore di appartenenza, dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d’interesse generale e si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

Impatto sociale

Una volta l’anno deve infatti essere redatto un “documento di descrizione di impatto sociale” che la Siavs deve trasmettere in via telematica alla Cciaa competente insieme all’autocertificazione per il primo anno e, a partire dall’anno successivo, insieme alla comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell’art. 25, comma 15 del dl 179/2012. Il documento serve all’impresa per descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa. (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (sezione startup innovative) e sito startup.registroimprese.it delle Camere di Commercio Italiane.