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Aiuti alle imprese in regime de minimis

di Giuseppina Pepoli

Pubblicato 25 Dicembre 2020
Aggiornato 23 Gennaio 2024 09:36

Analisi della regime comunitario del "de minimis", che consente allo Stato di erogare in autonomia sovvenzioni minori a particolari categorie d'impresa.

In tema di finanza agevolata per le PMI, per salvaguardare la libera concorrenza nel mercato comune europeo garantendo anche incentivi alle imprese, con il Regolamento CE n.1998/2006 (GUCE n. L379/5 del 28.12.2006) sono regolamentati gli aiuti de minimis, “minori” e quindi non lesivi per i concorrenti, sottratti all’applicazione del veto (di cui all’art. 87, parag. 1) del Trattato Istitutivo della CE, visto che prevedono una soglia per i contributi pubblici: al di sotto della quale, il divieto per gli Stati Membri  diventa inapplicabile.

Aiuti de minimi: parametri di base

Una prima scrematura avviene in base a dimensioni e ubicazione dell’impresa richiedente, settore di appartenenza e finalità dell’aiuto, attraverso un parametro di equiparazione tale da esentare Stati Membri e PA dalla notifica alla Commissione per gli aiuti al di sotto dei massimali fissati in percentuale sugli investimenti.

Gli aiuti devono poi essere  caratterizzati da trasparenza e, nel caso di sovvenzioni o esenzioni fiscali e finanziamenti a tasso agevolato, si deve poter determinare anticipatamente l’equivalente sovvenzione lorda senza analisi del rischio.

La garanzia prestata per i finanziamenti – per interventi consulenziali o programmi d’investimento – non potrà eccedere i 750mila euro.

Il “de minimis” consente di paragonare aiuti concessi in ambienti fiscali diversi (qualunque forma il contributo assuma) per poterne verificare la compatibilità con la politica europea di salvaguardia del regime di concorrenza nel mercato europeo, il cui sistema di calcolo tiene conto degli scostamenti temporali tra realizzazione degli investimenti, erogazione delle agevolazioni e imposizioni fiscali sull’agevolazione stessa.

Settori ammissibili agli aiuti di Stato

Il regolamento CE 1998/2006 ha integrato quanto stabilito Reg. CE 69/2001: dal 2007 è stata ampliata la sfera dei soggetti ammessi, facendovi entrare anche le imprese operanti nel settore della commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e trasporti, restando escluso l’acquisto di veicoli e previsto il massimale di 100mila euro per i trasporti su strada. Le imprese operanti nel settore pesca (trasformazione e commercializzazione), acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all’Allegato I del Trattato CE, sono normalmente escluse dall’applicabilità del de minimis. 

Tuttavia, possono considerarsi incluse nel computo del “de minimis” quando l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati da produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese interessate, o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire trasferito a produttori primari.

Inapplicabilità del regime de minimis

Tra gli esclusi anche le imprese attive nell’esportazione verso Paesi Terzi o Stati Membri, quelle che impiegano prodotti interni piuttosto che d’importazione, quelle operanti nel settore carboniero o dell’acquisto di veicoli per trasporto merci su strada per conto terzi o imprese in difficoltà. Si considerano tali (Comunicazione Commissione orientamenti Comunitari in GU C 244 dell’01.10.2004) tutte quelle imprese che rischiano di collassare nel breve periodo ma anche quelle che manifestino solo un livello crescente di perdite o diminuzione di fatturato.

Alcuni esempi: le S.R.L. che abbiano perduto più delle metà del capitale, di cui la metà della perdita negli ultimi dodici mesi; le società nella cui compagine sociali appaiano soci a responsabilità illimitata nel momento in cui esse abbiano perduto più della metà dei propri fondi dei quali più della metà negli ultimi dodici mesi; le imprese per le quali sussistano gli estremi dell’apertura di una procedura concorsuale in loro danno, in base alla normativa nazionale di appartenenza.

Attività escluse dalle sovvenzioni

Secondo il Regolamento CE n.1998/2006, sono poi escluse dal “de minimis” anche le attività comprese in ambito: caccia e silvicoltura e relativi servizi; allevamento del bestiame; cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina; pesca, piscicoltura e servizi connessi. Sono parimenti esclusi: estrazione e agglomerazione carbon fossile, lignite e torba; fabbricazione prodotti di cokeria; commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti di pesca; conservazione, inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi. La concessione degli aiuti è anche condizionata dal fatto che siano slegati al prezzo o al quantitativo dei prodotti, se esclusi dall’esportazione verso paesi terzi o condizionati all’uso interno.

Sovvenzioni dirette e contributi

I criteri di elargizione della sovvenzione diretta in denaro prevedono un limite massimo di erogazione , indipendentemente dalla forma dell’aiuto o dell’obiettivo, nell’arco di tre esercizi finanziari a far data dalla prima erogazione. Se la concessione avviene in forma diversa, la misura sarà rappresentata dall’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), base comune di conversione delle varie tipologie di incentivazione al lordo delle imposte e degli oneri applicati all’aiuto.

Rappresenta il vantaggio finale di cui l’impresa gode a seguito dell’erogazione, previa detrazione dell’imposta sugli utili d’esercizio dovuti all’aiuto stesso. Esprime in percentuale il valore dell’agevolazione stessa concessa al lordo delle tasse rapportato all’intero investimento. Nel caso di contributi in conto capitale è pari alla sovvenzione nominale, negli altri casi (es.: conto interessi), deve essere rapportato a equivalente Sovvenzione.

Aiuti ammissibili al de minimis

Nel computo dell’aiuto statale in “de minimis” si deve considerare sia l’azienda richiedente sia quelle ad essa collegate a questa: in questo senso, scatta il concetto di “impresa unica” quando per un’impresa detiene o controlla  la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra; può nominare o revocare la maggioranza dei membri di CdA, direzione o sorveglianza di un’altra; può esercitare un’influenza dominante su un’altra tramite contratto o statuto.

Calcolo aiuti di Stato

L’ammontare dell’agevolazione viene personalizzato in base e elementi specifici: localizzazione, settore, forma societaria, mix degli investimenti da realizzare, piano temporale di investimento, regime fiscale. Tale calcolo, tuttavia, si fonda su un algoritmo basato su elementi di defiscalizzazione e attuazione che parte da fattori oggettivi: tasso di attualizzazione, quello di interesse di riferimento e quello agevolato, aliquota fiscale, durata del mutuo, percentuale di incidenza di ogni categoria di spese sul totale dell’investimento, durata dell’investimento, numero delle rate, periodo di preammortamento e durata dell’abbuono.

Se in corso di svolgimento si verifica la variazione di uno dei parametri, si renderanno necessari verifica della compatibilità e ricalcolo delle agevolazioni concesse anche se, in genere, visto che il legislatore esprime le agevolazioni in termini di contributi in conto capitale o in conto interessi, la verifica viene effettuata in precedenza avendo riguardo ai dettami comunitari.

Liquidazione degli aiuti alle imprese

Qualsiasi liquidazione eccedente il massimale di 200mila euro non potrà considerarsi erogata in regime “de minimis” e dovrà soggiacere all’obbligo della preventiva notifica, anche nel caso in cui detta soglia sia stata superata attraverso il cumulo con gli aiuti statali. L’accertamento del rispetto di tale limite sarà preventivamente devoluto ai vari Stati , predisponendo un’informativa in forma scritta o elettronica sulla reale natura dell’aiuto e su quelli già percepiti nei due anni precedenti e nell’anno corrente.