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PA: nuovi limiti alle prestazioni occasionali

di Anna Fabi

31 Ottobre 2018 08:43

Regole precise per la gestione dei contratti di prestazione occasionale da parte degli Enti locali: la circolare INPS.

Con la circolare 103 diffusa lo scorso 17 ottobre, l’INPS ha dettato alcune regole precise per disciplinare la gestione delle prestazioni occasionali nella Pubblica Amministrazione, in particolare negli enti locali.

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Il comunicato rende note alcune novità, tra cui la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto non superiore a dieci giorni consecutivi. In ogni caso, il regime delle prestazioni occasionali è utilizzabile per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza collegati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

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Alle PA in genere non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale che è invece previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa deve contenere informazioni riguardo:

  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • oggetto della prestazione;
  • data di inizio e monte orario complessivo presunto, riferendosi a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.