Il leasing può essere una scelta vantaggiosa sotto molti aspetti, come quello di ottimizzare i costi e migliorare la gestione dei veicoli. Un tempo tra i vantaggi c’era anche quello di non doversi preoccupare del pagamento del il bollo auto, dal 2009 però non è più così.
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L’incombenza infatti prima ricadeva sulla società proprietaria del veicolo e non sull’utilizzatore, dal 2009 invece le cose sono cambiate.
Doppio regime temporare
Poi è arrivata la sentenza 04057 del 27 gennaio 2012 che ha definitivamente chiarito che esiste un doppio regime temporale in tema di bollo auto nel leasing, pre e post legge 99/2009 (articolo 7, comma 2). Questa ha espressamente previsto la soggettività del bollo auto a carico dell’utilizzatore.
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In sostanza le scadenze precedenti alla data del 15 agosto 2009 a pagare il bollo doveva essere la società di leasing; dopo tale data la soggettività passiva della tassa automobilistica ricade sull’utilizzatore, che non ha alcun vincolo di solidarietà della società di leasing.
La vecchia sentenza
Qualche anno fa si era pensato che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3928 del 2011 avesse chiarito una volta per tutte chi deve pagare il bollo auto in caso di leasing. I giudici avevano sentenziato che la soggettività passiva della tassa automobilistica dovesse ricadere sulla società di leasing che fornisce il proprio consenso al trasferimento del veicolo, dandone disponibilità all’utilizzatore.