Con la Riforma del lavoro, e la legge n. 92 del 2012, cambiano le regole per quanto concerne i contratti di lavoro a progetto. Da parte dell’INAIL e del Ministero del Lavoro arrivano importanti chiarimenti destinati alle aziende e ai lavoratori, fissando alcuni punti chiave fondamentali per evitare che questa tipologia contrattuale possa essere utilizzata indistintamente.
L’INAIL, innanzitutto, illustra la stessa definizione di contratto a progetto sottolineando come deve trattarsi di una “collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione“, riconducibile a uno o più progetti che siano determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal collaboratore.
«Il progetto in sé deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Inoltre si chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.»
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Per quanto riguarda la conversione del contratto di lavoro a progetto in subordinato, la circolare dell’INAIL specifica un concetto già chiarito nel testo della Riforma Fornero, specificando inoltre come tutte le novità in merito a questa tipologia di contratti debbano essere applicate sui contratti di collaborazione stipulati dopo il 18/7/2012, quando è entrata in vigore la legge n. 92/2012.
«Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»
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In merito alle retribuzioni, infine, il compenso del collaboratore non può essere inferiore ai minimi salariali applicati nel settore di riferimento alle mansioni equivalenti che sono svolte dai lavoratori subordinati.