Dirigenti statali e incarichi esterni

di Francesca Vinciarelli

10 Marzo 2015 14:00

Entra finalmente nel vivo l?esame della delega della Pubblica amministrazione al Senato: ripercussioni per i dirigenti.

Entra nel vivo l’esame della Legge delega della Pubblica Amministrazione, varata 8 mesi fa dal Governo. Tra i temi principali: la rimovibilità dei dirigenti pubblici e la loro parziale sostituzione con figure a tempo esterne. La Corte dei Conti e il TAR hanno eretto argini robusti che limitano l’effetto combinato del decreto Madia, già convertito in legge, e della riforma in arrivo. I sindacati invece annunciano battaglia sul tema della mobilità dei dipendenti.

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Per quanto riguarda la norma, la possibilità di affidare incarichi dirigenziali all’esterno risale al 2001 ed è prevista dall’articolo 19, comma 6 del Dlgs 165. Per i dirigenti di prima fascia prevede una dotazione organica del 10% e per i dirigenti di seconda fascia l’8%, con una durata massima di 5 e minima di 3 anni. Chi viene scelto deve avere un’esperienza almeno di cinque anni in funzioni dirigenziali, o con particolare specializzazione da formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate almeno cinque anni. Per quanto riguarda le soglie, ricordiamo che il decreto Madia è stato convertito in legge lo scorso agosto ed apportato una prima modifica: è salita del +30% la soglia, riservata però soltanto per gli enti locali, triplicandola. I sindacati potranno assumere senza laurea i collaboratori a tempo, con una retribuzione come dirigenti, laurea che serve invece ai dirigenti interni. La delega sulla Pubblica Amministrazione che sta per essere esaminata introduce un ruolo unico dei dirigenti da cui questi vengono presi di volta in volta per poter assumere incarichi. Se sono assenti questi ultimi per più di due anni, il dirigente diventa licenziabile. Ciò potrebbe significare la possibilità di chiamare senza concorso dei dirigenti esterni a tempo. 

Per quanto riguarda le sentenze la Corte dei Conti del dicembre scorso, sostituisce la semplice adeguata motivazione necessaria per conferire l’incarico all’esterno con una previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne, consentendo la ricerca fuori solo in seguito a esito infruttuoso. Il TAR Lazio ha bocciato invece alcuni dirigenti esterni, precedenti al decreto Madia, la motivazione è stata un numero maggiore di assunti rispetto ai criteri di legge.