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Praticanti, quali versamenti previdenziali?

di Anna Fabi

3 Marzo 2020 14:15

Pensioni: la corretta imposizione previdenziale per i futuri commercialisti ed esperti contabili durante il periodo di praticantato obbligatorio.

I laureati in economia e commercio devono effettuare un periodo di praticantato obbligatorio (18 mesi) prima di poter sostenere dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale e quindi propedeutico all’iscrizione all’Albo dei commercialisti ed esperti contabili. In questo periodo di tempo è possibile effettuare la pre-iscrizione alla Cassa professionale di riferimento (Cassa Commercialisti per i primi, Cassa Ragionieri per i secondi).

Pre-iscrizione alla Cassa

Con la pre-iscrizione alla Cassa – introdotta prima dalla Cassa Commercialisti (CNAPDC) e poi anche dalla Cassa Ragionieri (CNPR) – i tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili hanno la possibilità di iniziare a versare i contributi alla Cassa professionale alla quale si iscriveranno al termine del tirocinio, così da iniziare subito a maturare anzianità contributiva e montante contributivo per la futura pensione. La quota da versare è calcolata su un importo fisso annuale scelto dal tirocinante sulla base di tre livelli proposti.

Tirocinanti con partita IVA

Quello che spesso non è chiaro è l’obbligo di assoggettamento a Gestione Separata INPS “professionisti senza Cassa” per coloro che, già da tirocinanti, operano con partita IVA. Questo perché l’apertura di partita IVA comporta, in assenza di una cassa di riferimento, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Da precisare però che una delle condizioni necessarie per l’ottenimento della pre-iscrizione è che i tirocinanti non siano già iscritti, o lo siano stati, per la stessa attività,  ad altro ente di previdenza obbligatoria, compresa la Gestione Separata INPS professionisti senza Cassa.

Dunque, per non incorrere in una doppia imposizione, è esonerato dall’iscrizione alla Gestione Separata INPS professionisti senza Cassa il tirocinante che superi l’esame di Stato e si iscriva all’Albo entro un determinato termine dall’avvenuta preiscrizione, iscrivendosi alla Cassa professionale. Questo perché i contributi versati durante il tirocinio professionale danno, secondo il Regolamento, pieno diritto alla maturazione del trattamento previdenziale della Cassa professionale (CNAPDC o CNPR).

Diversamente, nel caso in cui il praticante non completi il percorso professionale, i contributi versati a titolo di pre-iscrizione non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici o essere rimborsati. Sarebbe invece auspicabile l’introduzione nel Regolamento di una norma che preveda, nel caso in cui il tirocinante non completi il percorso professionale, che i contributi versati alla Cassa professionale possano essere automaticamente girati all’INPS Gestione Separata.

Inoltre, secondo quanto precisato in occasione di un convegno da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, se durante il periodo di tirocinio per il conseguimento dell’esame di Stato un soggetto ha aperto partita IVA e ha versato i contributi alla Gestione Separata per tre anni non è possibile ricongiungere questi contributi alla Cassa di appartenenza.

Questo perché la contribuzione alla Gestione Separata INPS non è ricongiungibile con Fondi professionali.

Peraltro essi sono valorizzabili per la liquidazione di una pensione supplementare al conseguimento dei requisiti e conseguimento della pensione nel regime professionale cui il soggetto è iscritto. Pertanto non si da il caso di rimborsabilità ma di maturazione di diritto a prestazione, la cui misura sarà definita secondo i criteri del regime contributivo.