Lavoro stagionale

di Francesca Vinciarelli

8 Giugno 2017 09:00

Il lavoro stagionale, ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Si è sempre alla ricerca di un posto di lavoro e d’estate è il periodo con più possibilità, prima di buttarsi in una nuova opportunità è importante però conoscere il lavoro stagione.

Consigli per gestire un business stagionale

Proprio per la particolare durate è fondamentale conoscere nel dettaglio il tipo di contratto che si andrà a firmare. Nello specifico il contratto di apprendista stagione, può essere impiegato solo per alcuni mesi durante l’anno, a patto che il percorso formativo si completi negli anni successivi, sommando i periodi di lavoro prestati dentro un arco temporale che in questo modo, può diventare molto lungo. In poche parole le aziende che operano in condizioni di stagionalità, possono attuare questa modalità di apprendistato particolare, ovvero a tempo determinato. Ovviamente ci sono delle condizioni specifiche per il quale l’apprendistato stagionale può essere attuato, ecco quali:

  • tra la data di prima assunzione e quella di inizio dell’ultimo rapporto non devono passare più di 48 mesi di calendario;
  • gli apprendisti, che abbiano prestato l’attività per una stagione, spetta il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e deve essere esercitato per iscritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nei periodi di lavoro dovrà essere comunque adempiuto l’obbligo di formazione, riproporzionando, in base alla durata del rapporto, il monte ore di formazione previsto in generale per gli apprendisti ordinari;
  • si computano, nel periodo di durata massima del contratto, le eventuali prestazioni di breve durata svolte tra una stagione e l’altra.

Saper guardare il ciclo del business 

Infineper le aziende sono presenti altri vincoli, tra questi l’obbligo di contrattualizzare a tempo determinato un numero pari di lavoratori che non ecceda il 20 per cento dei lavoratori totali a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.