Revoca amministratore di condominio

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Maggio 2017
Aggiornato 13 Dicembre 2017 10:29

Maurizio M. chiede:

La revoca dell’amministratore di condominio può essere chiesta da un solo condomino o è necessario che sia richiesta da 500 millesimi? Come si dovrebbe procedere? Mentre riguardo al compenso, qual è la norma che lo prevede? Una eventuale modifica si può effettuare solo a mezzo delibera condominiale? Diversamente, può derivarne la revoca della nomina?

La revoca dell’amministratore di condominio può anche essere chiesta da un solo condomino se il professionista non rende il conto della gestione o in caso di gravi irregolarità. In linea di massima, la revoca deve essere deliberata dall’assemblea dei condomini ed ognuno può chiedere di convocarla per proporre tale revoca. Nel caso in cui l’assemblea non approvi, il condomino, anche singolarmente, può rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Il riferimento normativo è l’articolo 1129 del codice civile, che prevede anche le regole per il pagamento delle spese legali, che il singolo proprietario può addebitare al condominio, il quale a sua volta può addebitarle all’amministratore revocato. Per presentare la domanda, deve rivolgersi a un avvocato, non credo sia possibile agire senza un legale, perché di fatto si tratta di una sorta di apertura di contenzioso. Dopo questa domanda, l’amministrazione giudiziaria, se ne rileva ragioni, può revocare la nomina.
Quanto alla seconda domanda, è sempre l’articolo 1129 del codice civile a prevedere che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz