Fotovoltaico autonomo su tetto condominiale

Risposta di Barbara Weisz

2 Agosto 2023 12:28

Luciano chiede:

Vorrei predisporre un mio impianto su tetto condominiale, ma la maggior parte dei condòmini non è interessata. Potrei usufruire dei miei millesimi di superficie per agire in autonomia?

E’ possibile installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio anche senza l’approvazione dell’assemblea condominiale sebbene con una serie di paletti.

Tra i vincoli da rispettare ci sono i seguenti: l’installazione non deve rendere necessaria la modifica di parti condominiali e deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (1337 del gennaio 2023):

l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, per quanto già affermato, può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea.

L’eventuale autorizzazione dell’assemblea, così come un parere contrario, vanno considerati come «il mero riconoscimento dell’inesistenza, o, viceversa, dell’esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante».

Il riferimento normativo è l’articolo 1122 bis del codice civile, introdotto dalla legge 220 del 2012, che consente «l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».

Nel caso in cui l’opera renda necessarie modificazioni delle parti comuni, «l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi».

In questo caso,  «l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. E può anche «subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali».

Ma se non non sono necessarie modifiche alle parti comuni, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea.

«Resta inteso – prosegue la sentenza – che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio».

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