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DURC: nuova validità e regole operative

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Settembre 2013
Aggiornato 25 Agosto 2014 06:55

Ecco la circolare applicativa del Ministero sulle semplificazioni DURC previste dal Dl Fare: nuova validità e decorrenze, acquisizione d'ufficio, compensazioni e agevolazioni in caso di indempienza..

Validità del DURC prorogata, Regolarità Contributiva in presenza di crediti PA, acquisizione d’ufficio, abolizione adempimento per alcune tipologie di lavori: a fare luce sulle semplificazioni introdotte dal Decreto Fare (articolo 31 del Dl 69/2013, convertito con la legge 98/2013).è la circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013.

Validità DURC

Novità di rilievo è l’estensione della validità del DURC a 120 giorni (al comma 5: leggi i dettagli) calcolati dalla data di rilascio ed applicati solo al DURC rilasciato dopo il 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Fare. Significa che ai documenti di regolarità contributiva emessi prima, si applica durata di 90 giorni. Le tipologie di DURC con validità estesa a 120 giorni sono raggruppate in tre fattispecie, ognuna con specifiche regole.

Decorrenza DURC

Per le fasi che precedono la stipula del contratto di appalto, la validità del DURC scatta a decorrere data di verifica della dichiarazione sostitutiva sul requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/2006 (niente violazioni gravi accertate in materia previdenziale o assistenziale): la validità del DURC decorre quindi dalla data di verifica della dichiarazione, così come per l’aggiudicazione (articolo 11, comma 8, del dlgs 163/2006) e la stipula del contratto. Per le fasi successive – pagamento parziale (avanzamento lavori, prestazioni relative a servizi di fornitura) e i certificati (collaudo, regolare esecuzione, conformità, attestazione di regolare esecuzione) – invece, il DURC deve essere valido solo sul momento. Attenzione: non è compreso nella fattispecie il saldo finale, per il quale è sempre necessario acquisire un nuovo DURC.

In caso di subappalto (comma 6, articolo 31), il DURC in corso di validità è utilizzabile per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art 118, comma 8, del Dlgs 163/2006 (forme di controllo e collegamento societario con il subappaltatore, raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio), e per le fasi successive alla stipula del contratto (sempre escludendo il pagamento finale).

Acquisizione DURC

Il DURC in corso di validità è utilizzabile anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali è stato acquisito. La disposizione è immediatamente operativa per l’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, mentre «maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili». La stazione appaltante acquisisce il DURC d’ufficio (in corso di validità), in tutti i casi in cui è utilizzabile. Il DURC vale 120 giorni anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.

DURC in compensazione

Il Dl Fare (articolo 31, comma 1) amplia la possibilità di compensazione tra DURC e crediti ( certi, liquidi ed esigibili) con la Pubblica Amministrazion,e di importo almeno pari agli oneri contributivi non versati dall’azienda. Mentre la legge 94/2012 comprendeva solo alcuni casi, il Decreto Fare  ha esteso l’agevolazione a tutte le tipologie di DURC.

Abolizione DURC

Il comma 1-bis dell’articolo 31 specifica che non è più necessario il DURC nei casi di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza il ricorso a imprese, direttamente dal proprietario dell’immobile. La circolare specifica che si tratta di un elemento chiarificatorio sull’ambito di applicazione del DURC, e aggiunge che il documento resta necessario per tutti gli altri casi di lavori.

Inadempienze

Se il DURC indica irregolarità contributive, l’amministrazione aggiudicatrice o un altro dei soggetti previsti dall‘articolo 3, comma 1, lettera b, del Dpr 207/2010 effettuano una trattenuta dal certificato di pagamento l‘importo corrispondente all’inadempienza, che va poi all’ente previdenziale. Lo prevede il comma 3 dell’articolo 31, per contratti pubblici ed erogazioni di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere per i quali è necessario il DURC. In mancanza di un requisito per ottenere il Documento, invece, l’ente preposto al rilascio dovrà invitare via PEC l’azienda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, anche tramite consulente o altro professionista abilitato, indicando analiticamente le cause di irregolarità, sia per contratti pubblici sia per contratti privati.  Fonte: circolare 36/2013 del Ministero del Lavoro.