Appalti: responsabilità solidale non solo in Edilizia

di Barbara Weisz

4 Marzo 2013 14:50

La responsabilità solidale di fornitore e appaltatore rispetto al subappaltatore si applica a tutti i contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi: l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi nei casi particolari e indica gli esenti dal nuovo obbligo.

La responsabilità solidale negli appalti non si limita all’Edilizia ma vale per tutti i settori: la nuova disciplina, introdotta con il Decreto Sviluppo (Dl 83/2012), prevede la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore per la regolarità dei versamenti fiscali sui redditi da lavoro di qualsiasi contratto di appalto di opere o servizi.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E 2013), e risolve un dubbio interpretativo sulla norma (art. 13 ter), inserita nel capitolo dedicato alle misure per l’Edilizia: la norma è valida per tutti gli appalti, modificando il comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006, inserito nel capitolo sul contrasto all’evasione fiscale.

=> Responsabilità solidale negli appalti: basta l’autocertificazione

La norma rende l’appaltatore responsabile dei versamenti del subappaltatore (IVA e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente), nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

Anche il committente è sottoposto a sanzione amministrativa (da 5mila a 200mila euro), se effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione che attesti la regolarità dei versamenti fiscali del subappaltatore.

=> Approfondisci la norma sulla responsabilità solidale negli appalti

Applicazione

La norma si applica a tutti contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (esenti condomini e persone fisiche non soggetti IVA ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR 633/1972) e definiti in base all’articolo 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Sono esclusi:

  • appalti di fornitura dei beni.
  • contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.
  • contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.
  • contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192.
  • prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

La circolare dell’Agenzia chiarisce infine alcuni casi particolari: se ci sono più contratti fra le medesime parti, l’attestazione di regolarità può essere fornita in modo unitario, anche con cadenza periodica.

Se l’appaltatore o il subappaltatore cedono il credito a terzi, la regolarità fiscale dei rapporti riferibili al credito oggetto di cessione deve essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).